Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente: no all’astreinte (TAR Lombardia n. 4687 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato che le impone il rilascio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando la prestazione dovuta non abbia natura risarcitoria o corrispettiva, perché la relativa manifesta iniquità preclude l’astrénte. La natura di contributo per la formazione propria della carta del docente esclude che essa integri un corrispettivo e giustifica il rigetto dell’astrénte.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2367/2025 del 23 maggio 2025, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare a una docente, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore nominale di € 500,00 annui, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015.

Con ricorso ex art. 114 c.p.a., la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su quella decisione, allegando l’assenza di qualsiasi adempimento da parte del Ministero. Ha inoltre domandato la condanna dell’intimata al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’Amministrazione si è costituita con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni.

La Motivazione della Corte

Sul piano formale, il Collegio ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato. Ha altresì accertato l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, con conseguente rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è dunque ammissibile.

Nel merito, la ricorrente ha dichiarato l’inerzia del Ministero, mentre la parte resistente non ha contestato né fornito indicazioni sulla procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di ottemperare entro novanta giorni, mediante rilascio della carta e accreditamento della somma complessiva di € 1.500,00.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, e termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha precisato che l’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso.

Il passaggio centrale riguarda la domanda di astrénte. Il giudice amministrativo ha osservato che la funzione assegnata alla carta del docente ne rivela la natura di contributo per l’aggiornamento e la formazione, non di corrispettivo. Su questa qualificazione ha fondato il giudizio di manifesta iniquità della misura ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., respingendo la domanda di pagamento di un’ulteriore somma di denaro.

Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo soccombenza e liquidate in misura equitativa, in ragione dell’assenza di complessità e del carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente, richiamando il precedente Cons. Stato n. 3897 del 2025, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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