Ottemperanza sentenza Carta docente: ammesso commissario ad acta, negata astreinte (TAR Lombardia n. 4684 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza che accerta il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni, nominando per il caso di persistente inottemperanza un commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è invece respinta quando sussistano “altre ragioni ostative”, autonome rispetto al limite della manifesta iniquità. Tali ragioni ricorrono in presenza di una procedura complessa, articolata in più fasi e affidata a una pluralità di soggetti, e di un beneficio di modesto ammontare e di impiego facoltativo, non configurabile quale mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Lodi, sezione Lavoro, ha disapplicato alcune disposizioni della legge n. 107/2015 e ha accertato il diritto al beneficio economico annuo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero a porre in essere ogni atto necessario per consentirne il godimento. La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria.
Alla notifica del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento dell’Amministrazione, pur essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorrente domanda quindi la condanna all’esecuzione, l’irrogazione dell’astreinte, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è stata notificata all’Amministrazione, è divenuta definitiva ed è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Non risulta alcun adempimento nelle more.
Il ricorso è pertanto accolto e il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica. Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte.
Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.
Quanto all’astreinte, la domanda è respinta. Il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che, in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative». Tali ragioni sussistono in concreto: l’esecuzione implica un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, tra cui le società indicate nell’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con riflessi sui tempi tecnici; il ritardo è riconducibile all’eccezionale mole del contenzioso seriale; il beneficio, per la modestia dell’ammontare e la finalità di sostegno alla formazione, non costituisce mezzo di sostentamento.
Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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