Obbligo di ottemperanza alla sentenza sulla Carta del docente (TAR Campania n. 2132 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro deve provare il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione e la mancata prova dell’esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il commissario è tenuto a porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento, poiché l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione a una sentenza del giudice del lavoro che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente, per quattro annualità e per un valore complessivo di € 2.000,00. Il titolo era stato notificato all’ente per l’intimazione ad adempiere e, secondo il ricorrente, era passato in giudicato senza ricevere esecuzione.

L’amministrazione si è costituita in giudizio senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio. Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato le condizioni dell’azione. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa, e che la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, poiché l’amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento in favore del ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati e per l’importo dovuto. Il ricorso è pertanto accolto e, in esecuzione del titolo, è ordinato all’ente di attribuire il beneficio secondo il sistema proprio dello stesso e per un valore corrispondente a quello perduto.

Il termine assegnato per l’adempimento è di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché, su richiesta della parte corredata dalla dichiarazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza, si insedi e provveda entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, procedendo all’allocazione della somma, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e al reperimento materiale delle risorse. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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