Promozione a maresciallo negata al militare già in congedo (TAR Campania n. 2126 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare collocato in congedo illimitato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2010 non può invocare l’applicazione della disciplina in esso contenuta, che presuppone la permanenza e l’attualità del rapporto di servizio alla data del 10.10.2010. L’avanzamento ex art. 21 d.lgs. n. 196/1995 spetta solo al militare riformato per infermità dipendente da causa di servizio mentre è ancora in servizio: se al momento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il militare è già in congedo illimitato, difetta lo “stato” richiesto dalla norma. Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini pensionistici non equivale a una riforma né integra uno status utile ai sensi della citata disposizione, salvo che risulti provato che il collocamento in congedo sia stato determinato da quella stessa infermità.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio presso l’Esercito Italiano ed è in congedo illimitato dal 14.10.2003, con riforma per inabilità e titolare di pensione privilegiata. Con ricorso in riassunzione, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, resa con sentenza n. 4/2024 del 22.12.2023, ha impugnato la nota con cui lo Stato maggiore dell’Esercito ha rigettato la sua richiesta di avanzamento alla qualifica di maresciallo.
L’amministrazione ha fondato il diniego sul fatto che la lex specialis del concorso bandito dal Ministero della Difesa nel dicembre 2018 riservava la procedura al personale in servizio permanente, richiedendo l’essere in servizio alla data del 31.12.2016, requisito non posseduto dal ricorrente perché già in congedo. Il ricorrente ha dedotto che il passaggio alla qualifica di maresciallo è ad anzianità e ha invocato la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 196/1995 e degli artt. 1051-bis e 1084 d.lgs. n. 66/2010, chiedendo l’annullamento del diniego, il riconoscimento della promozione e le differenze sui ratei pensionistici non goduti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, rilevando anzitutto che la domanda di accertamento del diritto, per la sua consistenza di diritto soggettivo e per la configurazione del petitum e della causa petendi, assorbe del tutto l’azione impugnatoria.
Nel merito, il percorso argomentativo muove da un dato temporale decisivo: il ricorrente è stato collocato in congedo illimitato nel 2003, mentre il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini pensionistici è intervenuto solo successivamente. La pretesa di progressione di carriera non risulta mai avanzata in costanza di servizio ed è stata reclamata con istanza amministrativa del 2020, a quasi venti anni dal collocamento in congedo.
Quanto al d.lgs. n. 66/2010, il Tribunale afferma che presupposto indefettibile per la sua applicabilità è la permanenza e l’attualità di un rapporto di servizio al momento della sua entrata in vigore. La cessazione dal servizio prima di tale data preclude l’applicazione della normativa, della quale sono destinatari i dipendenti in servizio alla data del 10.10.2010. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 173/2019 sono del resto destinate ad incidere sui rapporti in atto e non su quelli ormai definiti. A tale conclusione il Collegio perviene sia attraverso un’interpretazione logica e coerente con il sistema, sia attraverso un’interpretazione letterale.
In ordine all’art. 21 d.lgs. n. 196/1995, la Corte esclude che il diritto al grado superiore possa riconoscersi quando il militare, già in congedo, ottenga solo successivamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini pensionistici. L’avanzamento spetta solo se il militare viene riformato per infermità dipendente da causa di servizio; se al momento del riconoscimento egli è già in congedo illimitato, non esiste più lo “stato” richiesto dalla norma. Il riconoscimento ai fini pensionistici non equivale a una riforma né a uno status utile ai sensi dell’articolo citato.
Nel caso concreto, manca qualsiasi indice probatorio che il collocamento in congedo illimitato nel 2003 sia stato dovuto all’infermità poi riconosciuta. Il ricorso è quindi respinto, tanto nell’azione impugnatoria quanto in quella di accertamento del diritto alla promozione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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