La violazione del termine perentorio di conclusione del procedimento sanzionatorio ARERA determina l’illegittimità della sanzione (TAR Lombardia n. 4143 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini di conclusione del procedimento sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti, fissati nella delibera di avvio del procedimento, hanno natura perentoria. La loro violazione, in quanto lesiva dell’affidamento del privato e del principio di certezza del diritto, determina l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, a prescindere dall’integrale svolgimento del contraddittorio. L’annullamento della sanzione con efficacia ex tunc obbliga l’Autorità alla restituzione delle somme riscosse, con interessi legali decorrenti dalla domanda di ripetizione, salva la prova della mala fede dell’accipiens.
Il Fatto
La società, gestore del servizio idrico integrato in ambiti territoriali siciliani, riceveva nel 2017 la comunicazione di avvio di un procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per presunte violazioni della regolazione tariffaria. Nell’atto di avvio, l’Autorità aveva fissato in 180 giorni il termine dell’istruttoria e in ulteriori 90 giorni quello per l’adozione del provvedimento finale.
Il provvedimento conclusivo veniva adottato solo il 26 aprile 2022, a distanza di quasi cinque anni dall’avvio, irrogando una sanzione pecuniaria complessiva di 285.000 euro. La società, dopo aver pagato la sanzione, impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo la violazione del termine perentorio di conclusione del procedimento e domandando la restituzione delle somme versate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, conformandosi al consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, richiamato anche da propri precedenti, afferma la natura perentoria dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio. Tale conclusione si fonda sull’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema, che vede nella previsione di un preciso limite temporale un presupposto essenziale per la certezza giuridica e per la tutela dell’interesse del privato alla tempestiva definizione della propria situazione dinanzi alla potestà sanzionatoria.||DSML||p>
La perentorietà del termine, auto-imposto dall’Autorità nella delibera di avvio, comporta che il suo superamento rende illegittima la sanzione. Il Collegio precisa che non occorre verificare se la violazione del termine abbia leso il diritto di difesa, essendo la stessa violazione dell’auto-vincolo a fondare l’illegittimità, né rilevano le ragioni di complessità dell’accertamento addotte dalla resistente. Nel caso di specie, il termine complessivo di 220 giorni è stato superato di 1810 giorni, rendendo irragionevole la durata del procedimento.
Quanto alla domanda di restituzione, il TAR afferma la legittimazione passiva dell’Autorità, residuando in capo ad essa l’obbligo restitutorio discendente dall’annullamento con efficacia ex tunc del provvedimento. La circostanza sopravvenuta del trasferimento del fondo allo stato di previsione del MASE non incide su tale obbligo, attenendo alla gestione delle somme.
In ordine agli interessi, il Collegio qualifica l’obbligo restitutorio come indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che, in assenza di prova della mala fede dell’accipiens (presunta, non essendovi evidenze in tal senso), gli interessi legali sono dovuti solo dalla proposizione della domanda giudiziale, individuata nella data di notifica del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.