Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta sottoscrizione del contratto di filiera (TAR Lazio n. 10721 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione e in via extragiudiziale, della pretesa sostanziale azionata in giudizio, con riconoscimento della sua fondatezza e conseguimento dell’utilità cui il ricorrente aspira. Tale declaratoria rende inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite, senza che rilevi l’eventuale interesse all’annullamento degli atti impugnati quando nessuna ulteriore utilità concreta possa derivarne. La sottoscrizione del contratto di filiera e il riconoscimento del beneficio economico integrano gli elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente, quale organo comune di una rete d’impresa, aveva partecipato alla procedura selettiva per l’accesso ai contratti di filiera nel settore vitivinicolo, classificandosi in posizione non utile per il finanziamento con un punteggio complessivo di 82,73 punti. Dopo l’infruttuosa istanza di riesame, il consorzio aveva impugnato la graduatoria provvisoria e, successivamente, quella definitiva, deducendo plurimi vizi di violazione della lex specialis, erronea valutazione dei progetti ed errori nell’attribuzione dei punteggi. Il Ministero dell’Agricoltura aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’avvio di una nuova misura PNRR con scorrimento della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito l’iter procedimentale, evidenziando che con sentenza non definitiva era stata dichiarata l’inammissibilità di gran parte delle doglianze, residuando soltanto quelle relative al calcolo del punteggio e ai connessi profili di difetto di motivazione. Erano stati quindi disposti incombenti istruttori volti al riesame del progetto, con conseguente differimento dell’udienza per consentire la definizione dell’istruttoria in corso.
Nel corso del giudizio le parti avevano congiuntamente rappresentato l’avvenuta conclusione del procedimento, producendo la documentazione relativa alla sottoscrizione del contratto di filiera. All’udienza pubblica le stesse parti hanno dato atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la relativa declaratoria con compensazione delle spese.
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento per cui la cessazione della materia del contendere postula il pieno soddisfacimento della pretesa originaria per fatto dell’Amministrazione ed in via extragiudiziale, con riconoscimento della fondatezza della domanda e conseguimento dell’utilità cui il ricorrente aspira, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite.
Nel caso di specie, la sottoscrizione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico costituivano elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale, non potendo il ricorrente conseguire alcuna ulteriore utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite in ragione della particolare complessità delle questioni trattate e del contegno processuale delle parti.
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Nota della Redazione
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