Ottemperanza del giudicato sulla carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 1626 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi sul riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica del docente, l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine fissato dal giudice amministrativo, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso ex art. 114 c.p.a. è ammissibile quando il titolo è passato in giudicato e sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice. L’inerzia dell’Amministrazione giustifica la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, era stato accertato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e a ricevere l’accredito delle relative somme per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Formatosi il giudicato, il creditore ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del titolo e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. L’Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice competente, ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale. È inoltre decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici per i quali è stata omessa la corresponsione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva al decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione ha giustificato la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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