Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 1625 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza di condanna è passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale ed è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e condanna al pagamento della penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

Il Fatto

Con una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro e Previdenza, era stato accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico annuale tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e a ricevere l’accredito delle corrispondenti somme per le annualità dal 2019/2020 al 2022/2023.

Non essendo stata data esecuzione al titolo, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina, in caso di ulteriore inadempienza, di un commissario ad acta che provveda in sostituzione. Ha chiesto inoltre la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria competente, che è stata notificata al Ministero presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Superato lo scrutinio di ammissibilità, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza sia stata eseguita. Alla luce dell’art. 114 c.p.a., il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici per i quali la corresponsione era stata omessa.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, e fino al pagamento. Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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