Carta del docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1628 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, e la mancata esecuzione del giudicato. Egli ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Lucca, Sez. Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e all’accredito delle somme per le annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Il titolo è passato in giudicato e il Ministero non ha dato esecuzione. Il creditore ha allora proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dalla documentazione emerge che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice competente, ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale. È inoltre decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Quanto al merito, il Collegio rileva che dagli atti non risulta l’esecuzione del giudicato. Ne deriva l’ordine di dare esecuzione, con messa a disposizione della carta del docente e del relativo importo per gli anni scolastici per i quali la corresponsione è stata omessa.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica poi la condanna alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo la previsione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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