Nessuna promozione postuma senza ingresso nell’aliquota formata dal 30 settembre 2017 (TAR Lazio n. 1220 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1051-bis ord. mil., nel prevedere che il militare collocato in congedo per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado sia comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, promosso, opera per le aliquote di avanzamento formate a partire dal 30 settembre 2017. Il militare già inserito in un’aliquota chiusa al 31 dicembre 2016 non può invocare la retroattività della disposizione per ottenere la riapertura della procedura di avanzamento. L’amministrazione non è dunque obbligata a valutare chi abbia maturato i requisiti per l’inserimento in un’aliquota anteriore a quella individuata dal legislatore come termine di applicazione della novella.

Il Fatto

Il ricorrente, già brigadiere dell’Arma dei carabinieri, è stato posto in congedo il 12 gennaio 2018 per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, dopo essere stato iscritto nell’aliquota di avanzamento al grado di brigadiere capo. La procedura non si era completata per motivi di aspettativa non inferiore a sessanta giorni per ragioni sanitarie riconducibili al servizio prestato.

Con determinazione ministeriale dell’8 settembre 2022 è stata rigettata la richiesta di conferimento del grado ai sensi dell’art. 1051-bis ord. mil. Il militare ha impugnato il diniego unitamente al verbale della commissione di valutazione del Comando generale dell’Arma, che lo aveva escluso dalla valutazione per l’aliquota chiusa al 31 dicembre 2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità proposta dall’amministrazione. La difesa erariale sosteneva che l’atto lesivo fosse l’esclusione dall’avanzamento del 28 luglio 2017, da impugnare entro il termine decorrente dalla notifica del 3 agosto 2017. Il Tribunale ritiene la censura infondata: quella decisione è lesiva solo in rapporto al quadro normativo allora vigente, mentre le doglianze sono rivolte contro il diniego di valutazione fondato sulla sopravvenuta disposizione espressamente qualificata retroattiva.

Il provvedimento del 2022 è quindi da considerarsi lesivo e tempestivamente impugnato, prescindendo dal problema della tempestività della richiesta di riapertura del procedimento e dell’obbligo di riesame in capo all’amministrazione.

Nel merito, il Tribunale trascrive l’art. 1051-bis ord. mil., che riconosce la valutazione e la promozione al militare deceduto o collocato in congedo per limite di età o invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento. La circolare ministeriale chiarisce che la norma si applica al sottufficiale che abbia maturato tale permanenza a decorrere dal 1° luglio 2017, ma non sia stato inserito nell’aliquota dell’anno di riferimento perché cessato prima della sua formazione.

Il Collegio rileva che il ricorrente ha maturato i requisiti per l’avanzamento già al 31 dicembre 2016, essendo pacificamente inserito nella relativa aliquota. Poiché l’art. 1051-bis ord. mil. si applica alle aliquote a partire da quella formata al 30 settembre 2017, risulta incontestabile l’esclusione dell’obbligo dell’amministrazione di procedere alla valutazione.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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