Ottemperanza per la mancata esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Campania n. 4302 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è lo strumento idoneo a ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia spontaneamente ottemperato. Costituisce presupposto del giudizio il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che l’adempimento sia intervenuto. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta; l’incarico di ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” per l’anno scolastico 2022/2023. La sentenza, notificata all’amministrazione, non era stata impugnata. Nonostante il giudicato, il Ministero non aveva provveduto al pagamento, inducendo la docente a proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm., ravvisando, in particolare, la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo entro il termine di sessanta giorni.

Con riferimento alla possibile inottemperanza successiva, il Collegio ha stabilito la nomina di un commissario ad acta nella figura del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, precisando che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né condizionato da disposizioni organizzative interne all’amministrazione di appartenenza. Ha richiamato, sul punto, la giurisprudenza del C.G.A.R.S. e del TAR Campania.

Il Tribunale ha infine disciplinato le modalità del compenso del commissario, rinviando alla successiva liquidazione con decreto collegiale e fissando i termini per la presentazione della parcella, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione. Ha inoltre specificato che tutti gli atti e i documenti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite la procedura del Processo Amministrativo Telematico. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, nella misura di € 500,00, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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