Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 517 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la dichiarazione di intervenuto adempimento depositata dopo lo svolgimento della camera di consiglio e la trattazione in decisione è tardiva e non può essere valutata dal giudice. Trattandosi di mera allegazione di parte, priva di prova documentale del fatto affermato, non ricorrono i presupposti per sospendere il passaggio in decisione e riattivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. amm., non vertendosi in questione rilevabile d’ufficio. Accertata la persistenza dell’inadempimento, il ricorso è accolto con condanna dell’Amministrazione all’esecuzione entro il termine assegnato e nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il giudice ricorda che l’esecuzione deve avvenire anche in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente agisce davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2018/2019, condannando l’Amministrazione a consentire la generazione del buono spesa e al rimborso delle spese di lite.
Il titolo esecutivo è stato notificato ed è passato in giudicato. Non avendo l’Amministrazione dato alcun seguito alle diffide via PEC, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale.
La Motivazione della Corte
Dopo la camera di consiglio del 21 gennaio 2026, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, l’Ufficio Scolastico Regionale ha depositato una comunicazione con cui afferma che il gestore della procedura avrebbe accreditato l’importo riconosciuto. Il Collegio rileva l’evidente tardività della produzione, intervenuta addirittura dopo la trattazione in decisione, e la conseguente impossibilità di prenderla in considerazione.
La dichiarazione non solo è tardiva, ma si limita ad affermare l’intervenuto accredito senza fornire prova documentale del fatto. Trattandosi di allegazione di parte e non di questione rilevabile d’ufficio, non vi sono i presupposti per sospendere il passaggio in decisione e riattivare il contraddittorio ex art. 73, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. amm..
Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il Collegio ricorda che, per effetto della riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme.
Integrate le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso è accolto e l’Amministrazione è condannata a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. Il Collegio precisa che, se l’accredito fosse già avvenuto, la condanna si concentrerà nel solo accertamento del diritto all’esatto adempimento. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero.
Il commissario darà corso al pagamento compiendo ogni atto necessario, ricorrendo, in caso di non capienza dei capitoli, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. La giurisprudenza amministrativa citata conferma che le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.