Vigilanza privata e diniego prefettizio: il TAR Puglia nega la cautela ma dispone l’ostensione degli atti endoprocedimentali (TAR Puglia n. 313 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione alla gestione di istituti di vigilanza privata, ex art. 134 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), il diniego prefettizio fondato su valutazioni discrezionali circa le criticità soggettive e relazionali della compagine operativa della società istante non è assistito, in sede di tutela cautelare, da un fumus tale da giustificarne la sospensione, laddove il ricorrente non alleghi elementi concreti idonei a superare il giudizio di attendibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza. La fase cautelare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., è altresì subordinata alla prova del periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile, il cui onere grava sul ricorrente e non può essere presunto. Tuttavia, il Tribunale amministrativo, pur rigettando la domanda cautelare, può accogliere l’istanza istruttoria proposta dalla parte, ordinando all’Amministrazione il deposito della documentazione di cui all’art. 46, comma 2, c.p.a. e degli atti endoprocedimentali specificamente indicati nel ricorso, al fine di consentire un pieno contraddittorio nella successiva fase di merito, con l’esclusione dei soli dati personali e sensibili di terzi non pertinenti.
Il Fatto
La controversia trae origine dal decreto con cui il Prefetto ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente, nella duplice veste di titolare e di amministratore unico di una società, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 134 T.U.L.P.S. per la gestione di un istituto di vigilanza privata, nonché l’autorizzazione all’uso delle divise per le guardie particolari giurate dipendenti, ai sensi degli artt. 230 e 254 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. Il diniego è stato preceduto da una comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, deducendo vizi di legittimità e, in via istruttoria, la necessità di acquisire gli atti del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella sua composizione cautelare, ha preliminarmente delibato la sussistenza del fumus boni iuris, rilevando come il provvedimento impugnato desse “diffusamente conto” delle criticità riscontrate dall’Autorità di pubblica sicurezza sotto il profilo soggettivo e relazionale della compagine operativa della società. Tali valutazioni, espressione di discrezionalità tecnica, non sono state ritenute, ad una sommaria delibazione, manifestamente illogiche o immotivate, tant’è che il Tribunale ha rinviato ogni approfondimento alla sede di merito.
Quanto al periculum in mora, la Corte ne ha escluso la sussistenza, osservando che il ricorrente non aveva fornito “sicuri elementi di giudizio” idonei a comprovare un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità, requisito richiesto dall’incipit dell’art. 55 c.p.a.. La mera allegazione del danno derivante dalla mancata operatività dell’istituto non è stata considerata sufficiente in assenza di prove concrete.
Il Tribunale ha tuttavia accolto l’istanza istruttoria, ordinando all’Amministrazione di depositare la documentazione di cui all’art. 46, comma 2, c.p.a. e gli atti puntualmente individuati nel ricorso, con l’avvertenza di oscurare i soli dati personali e sensibili di terzi non pertinenti alla difesa del ricorrente. L’incombente è stato fissato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. La decisione, pur nel rigetto della misura cautelare, si pone come strumento di garanzia del diritto di difesa, consentendo alla parte di verificare la fondatezza delle ragioni del diniego nel giudizio di merito, con spese della fase incidentale compensate.
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Nota della Redazione
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