Prelievo 0,75% legittimo, payback regionale al giudice ordinario (TAR Lazio n. 6388 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, fissato nella misura dello 0,75% del fatturato, al netto dell’IVA, derivante dalla vendita al SSN, costituisce un prelievo tributario, non una tariffa, e non viola l’art. 23 Cost., essendo la legge a individuarne compiutamente presupposto, base imponibile, soggetti passivi e aliquota massima. Il prelievo non è selettivo ai sensi dell’art. 107 TFUE, poiché grava su tutti i fornitori del SSN in ragione dell’attività da cui origina il fatturato, ed è sorretto da finalità di governance e di tutela della salute. Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa, che si sostanziano in un’attività vincolata di quantificazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 11 c.p.a.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti, statali e regionali, con cui è stato dato avvio al meccanismo del c.d. payback per gli anni 2015-2018. In particolare, il ricorso era diretto contro il decreto del Ministero della Salute di certificazione dello scostamento di spesa, le linee guida ministeriali, nonché il provvedimento della Regione Veneto di ripartizione degli oneri di ripiano tra le imprese fornitrici, con le annesse deliberazioni delle Aziende sanitarie di validazione dei fatturati. La società ha inoltre chiesto la rimessione alla Corte costituzionale di plurime questioni di legittimità relative alle norme istitutive del payback e del nuovo Fondo per il governo dei dispositivi medici, e ha lamentato la contrarietà della disciplina al diritto dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando i propri precedenti conformi, ha respinto i motivi di ricorso riguardanti la legittimità costituzionale e la compatibilità euro-unitaria del nuovo sistema di finanziamento basato sulla contribuzione dello 0,75% del fatturato. La contribuzione è stata inquadrata come un prelievo di natura tributaria, distinto dalle tariffe per i servizi resi su richiesta, con la conseguenza che non trova applicazione il principio di correlazione ai costi, né la disciplina di cui agli artt. 101 e 111 del Reg. UE 2017/745. Il Collegio ha escluso la natura selettiva della misura, rilevando che essa grava su tutti i soggetti che vendono al SSN, in funzione di una finalità di governance e sostenibilità del sistema sanitario, conforme all’art. 32 Cost. e alla discrezionalità del legislatore in materia tributaria.
Quanto alla riserva di legge ex art. 23 Cost., la norma di delega (art. 15, comma 2, lett. h, legge n. 53/2021) è stata ritenuta idonea a individuare tutti gli elementi essenziali della fattispecie impositiva: presupposto, base imponibile, soggetti passivi e range dell’aliquota (0,01%-0,75%). La nozione di dispositivo medico è stata considerata sufficientemente precisa, essendo definita dal Reg. UE e dal D.Lgs. n. 137/2022. Il Collegio ha quindi escluso profili di irragionevolezza anche sotto i profili della capacità contributiva e dell’art. 41 Cost., valorizzando la natura di indice rivelatore di ricchezza del fatturato e la destinazione del gettito a finalità di utilità sociale.
La parte del ricorso concernente l’impugnativa degli atti regionali di ripiano è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha ricostruito la procedura di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, evidenziando come il provvedimento regionale costituisca l’esito di un’attività integralmente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa, limitandosi a recepire le certificazioni ministeriali e a calcolare gli importi dovuti dalle singole imprese. In capo alla società fornitrice si radica, pertanto, un diritto soggettivo di natura patrimoniale al corretto calcolo della somma dovuta, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. La sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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