Il giudice dell’ottemperanza nomina il commissario ad acta per il pagamento del residuo credito retributivo (TAR Calabria n. 1435 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile per ottenere l’esecuzione del giudicato che condanna la pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Il parziale adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non preclude l’accoglimento del ricorso, che resta pronunciato per il dovuto residuo. L’eventuale inerzia successiva al termine assegnato legittima la nomina immediata del commissario ad acta, la cui attività non dà diritto a compenso aggiuntivo, trovando l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001 applicazione analogica anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite e di CTU. Rimasta inerte l’amministrazione nonostante la richiesta di pagamento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione provvedeva a un pagamento parziale tramite il cedolino paga del mese di settembre 2025, residuando un credito di importo minore, oltre ulteriori interessi legali o rivalutazione monetaria. Nonostante le ordinanze istruttorie, l’amministrazione non forniva riscontro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. sia ammissibile per il dovuto residuo, non rilevando il parziale adempimento intervenuto. L’amministrazione è stata quindi ordinata a eseguire la sentenza per la parte residua entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura di un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva, entro sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alla remunerazione dell’eventuale attività commissariale, il Tribunale ha precisato che essa resta a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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