Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Toscana n. 1427 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente, prima della decisione, dichiari di non avere più interesse alla definizione del giudizio. La cessazione dell’interesse costituisce sopravvenuta carenza delle condizioni dell’azione, rilevabile d’ufficio, che preclude la pronuncia nel merito. La declaratoria opera ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone al giudice di definire il giudizio in rito. La compensazione delle spese tra le parti può essere disposta in ragione della complessità della fattispecie oggetto di causa.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Coordinatore del settore Uffici tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane, unitamente agli atti della conferenza di servizi, ha espresso diniego al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse per un progetto di coltivazione della cava. Il ricorso era articolato sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Parco delle Alpi Apuane e la Regione Toscana, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio, con atto del 26 maggio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. All’udienza pubblica del 27 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente e ne trae le conseguenze processuali. La sopravvenuta mancanza dell’interesse alla decisione integra il venir meno di una condizione dell’azione, con conseguente impossibilità di definire il giudizio nel merito.
La norma applicata è l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione di carenza dell’interesse. Si tratta di una pronuncia in rito, che non affronta i vizi di legittimità dedotti e lascia impregiudicata la questione sostanziale sottostante.
Il Tribunale definisce quindi il giudizio con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Non essendo la causa decisa nel merito, i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere restano assorbiti dalla pronuncia in rito.
Sul regime delle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti, avuto riguardo alla complessità della fattispecie che ha formato oggetto di causa. La pronuncia ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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