Silenzio illegittimo sulla VIA e obbligo del Ministero di provvedere (TAR Emilia-Romagna n. 1661 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nella definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili è sindacabile con l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a. I termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per l’espressione della Commissione e per l’adozione del provvedimento finale hanno natura perentoria. Decorso inutilmente il termine, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso; in caso di ulteriore inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, con onere delle relative spese a carico di quest’ultima.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un’istanza per l’avvio del procedimento di VIA relativo a un progetto di impianto agrivoltaico e alle opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nel Comune di Carpi. Il progetto rientrava tra quelli considerati strategici per gli obiettivi del PNRR.

Non avendo ricevuto alcuna determinazione nel termine previsto dalla legge, la società proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna del Ministero a rilasciare il provvedimento di VIA e, sin d’ora, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti per l’azione avverso il silenzio. Ha, in primo luogo, riconosciuto la legittimazione e l’interesse della società richiedente, titolare di una posizione giuridica qualificata alla definizione del procedimento attivato. In secondo luogo, ha verificato il decorso del termine di conclusione del procedimento, avvenuto senza che l’amministrazione si fosse espressa.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, la Commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione pubblica e, comunque, entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione. Nel caso di specie, la dichiarazione di procedibilità risaliva al 15 aprile 2024 e la consultazione pubblica si era conclusa il 16 maggio 2024, con la conseguenza che i termini erano ampiamente decorsi.

Il TAR ha qualificato i termini come perentori, richiamando il dato testuale dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 e il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577. Ha, inoltre, sottolineato come l’obbligo di provvedere costituisca un principio generale dell’azione amministrativa, rafforzato dalla legge n. 190/2012.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al MASE di concludere il procedimento di VIA nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale del MASE – Valutazioni Ambientali o suo delegato, con l’onere di provvedere entro i successivi sessanta giorni. Il compenso del commissario, forfettariamente determinato in mille euro, è stato posto a carico dell’amministrazione soccombente, così come le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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