La perentorietà dei termini di VIA prevale sui criteri di priorità del PNIEC (TAR Molise n. 125 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, anche per i progetti ricompresi nel PNIEC, sono perentori e la loro violazione determina l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione. I criteri di priorità dettati dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 non valgono a derogare alla regola di perentorietà sancita dall’art. 25, comma 7, del medesimo decreto, né possono produrre alcun effetto sospensivo dei termini procedimentali. Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA determina, altresì, il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quale conseguenza automatica e diretta del ritardo, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
La società ricorrente presentava, in data 20.12.2023, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza nominale di 46,75 MW nei comuni di Campomarino e Larino. L’istanza veniva dichiarata procedibile e la consultazione pubblica si concludeva in data 26.04.2024. Nonostante il sollecito trasmesso nel novembre 2024, né il MASE né la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC davano impulso al procedimento, che restava in una fase di stallo.
La società proponeva quindi ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione dei termini perentori previsti dagli artt. 8, 23, 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e chiedendo, altresì, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo applicabile al procedimento di VIA, rilevando che l’istruttoria dei progetti ricompresi nel PNIEC è affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e che l’articolazione delle fasi procedimentali è disciplinata dagli artt. 23, 24 e 25 del T.U.A.
Il giudice ha accertato che l’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, e che il provvedimento di VIA deve essere adottato nei successivi trenta giorni. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è pertanto pari a 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico.
Il Tribunale ha quindi affrontato la tesi dell’Amministrazione, secondo cui i criteri di priorità previsti dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 per i progetti PNIEC giustificherebbero il rallentamento dei procedimenti relativi a impianti di minore potenza. Il Collegio ha escluso tale interpretazione, ritenendo che la disciplina dei criteri di priorità nulla tolga alla perentorietà dei termini sancita dall’art. 25, comma 7, del medesimo decreto, la cui violazione non può essere giustificata da mere difficoltà organizzative interne all’Amministrazione. Una diversa conclusione condurrebbe a una interpretatio abrogans delle previsioni normative sui termini procedimentali, inammissibile in quanto elusiva di una qualificazione legale espressa, e produrrebbe l’assurda conseguenza di privare di ogni regolamentazione certa la durata dei procedimenti di maggiore rilevanza.
Quanto alla domanda di rimborso, il Collegio ha riconosciuto che l’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 configura un’indennità da ritardo procedimentale, qualificabile come forma speciale dell’indennizzo generale previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990. Tale diritto sorge automaticamente e direttamente dal superamento dei termini di conclusione del procedimento, sicché il giudice ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e ha condannato il MASE al pagamento della somma di € 13.043,59.
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Nota della Redazione
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