Il DASPO richiede condotte concretamente pericolose e motivazione specifica su durata e luoghi (TAR Abruzzo n. 68 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989, avendo natura sanzionatoria, è soggetto a stretta interpretazione e non può essere disposto sulla base di un mero automatismo tra la denuncia penale e la misura. L’Amministrazione è tenuta ad accertare che la condotta sia stata concretamente idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica, escludendo comportamenti meramente denigratori o provocatori privi di carica violenta. La durata del divieto superiore al minimo edittale di un anno richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni della maggiore estensione temporale, così come i luoghi oggetto del divieto devono essere specificamente indicati nel provvedimento.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Chieti adottava nei confronti di un soggetto, all’epoca minorenne, un provvedimento di DASPO della durata di un anno e sei mesi, in relazione a cori offensivi verso le forze dell’ordine intonati nel corso di un incontro di calcio dilettantistico. Il provvedimento veniva impugnato dai genitori del ragazzo, i quali deducevano cinque motivi di ricorso incentrati, in particolare, sul difetto di istruttoria e motivazione, sull’insussistenza dei presupposti di legge e sulla violazione del principio di proporzionalità.
Il Tribunale, dopo aver disposto un’istruttoria e respinto l’istanza cautelare in primo grado, vedeva riformare tale decisione dal Consiglio di Stato, che riduceva la durata della misura a nove mesi. Nel corso del giudizio, il destinatario del provvedimento, divenuto maggiorenne, si costituiva in sostituzione dei genitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza sulla natura sanzionatoria del DASPO, ha precisato che la misura può essere irrogata solo a fronte di condotte concretamente idonee a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Pur essendo sufficiente un quadro indiziario e non essendo richiesto l’accertamento dell’elemento soggettivo, l’Amministrazione deve fondare la propria valutazione su comportamenti attuali e specifici, dai quali emerga l’effettiva pericolosità del destinatario.
Nella fattispecie, il provvedimento è stato ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione. La Corte ha valorizzato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Chieti che, pur non pronunciandosi sulla legittimità del DASPO, aveva escluso la rilevanza penale dei fatti, qualificando i cori come meramente denigratori e provocatori, privi di connotazione violenta e avvenuti in un clima di agevole gestione dell’ordine pubblico. Tali valutazioni sono state ritenute sintomatiche della reale consistenza dei fatti posti a fondamento della misura.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito prova degli asseriti precedenti di polizia del ricorrente, nonostante la specifica richiesta istruttoria, e che il provvedimento non indicava i criteri di delimitazione geografica del divieto nei termini richiesti dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989. L’estensione del divieto alle aree limitrofe agli impianti e al Comune di Francavilla al Mare appariva infatti generica e priva di specifica indicazione dei luoghi.
Quanto alla durata, la Corte ha accolto la doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità, rilevando che l’Amministrazione non aveva motivato le ragioni per cui, nel caso concreto, la misura era stata applicata in misura superiore al minimo edittale di un anno previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989. La scelta della durata superiore al minimo impone infatti una motivazione che consenta al destinatario e al giudice di verificare la congruità dell’esercizio del potere discrezionale.
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Nota della Redazione
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