Legittima valutazione di non idoneità per incoerenza col settore concorsuale motivata (TAR Lazio n. 8618 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, espressione della discrezionalità tecnica della Commissione, è legittimamente motivato quando indica in modo chiaro e inequivoco la ritenuta non coerenza della produzione scientifica del candidato con le tematiche del settore concorsuale prescelto. In tali casi, la valutazione può essere censurata in giudizio solo attraverso una prova positiva del possesso del requisito di coerenza, non potendosi limitare a una mera critica logico-formale della motivazione. I giudizi individuali dei Commissari, seppur sintetici, integrano il giudizio collegiale e consentono di ricostruire l’iter logico della decisione. I criteri di valutazione di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 sono autonomi e non compensabili tra loro.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 09/D1 “Scienza e tecnologia dei materiali”, impugnava il giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione. Nel provvedimento, pur riconoscendo il possesso dei valori soglia e di alcuni titoli, la Commissione aveva giudicato le pubblicazioni “non del tutto coerenti” con le tematiche del settore, ritenendo la candidata priva della piena maturità scientifica richiesta. La ricorrente lamentava l’insufficienza motivazionale del giudizio e l’erronea applicazione dei criteri di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il quadro normativo dell’abilitazione scientifica nazionale, richiamando l’art. 16 della legge n. 240/2010 e il D.M. n. 120/2016, che demandano alla Commissione la valutazione della maturità scientifica del candidato attraverso criteri specifici, tra cui la coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale.
La sentenza rammenta che, secondo la giurisprudenza costante, il giudizio negativo sull’accertamento di presupposti come la coerenza con il settore non può essere censurato con una semplice critica formale, ma richiede una dimostrazione positiva del possesso del requisito da parte del ricorrente, secondo il consueto riparto dell’onere della prova.
Nel caso di specie, il Collegio osserva che il giudizio impugnato, letto alla luce dei pareri individuali dei Commissari, risulta motivato in modo chiaro e inequivoco. La Commissione ha evidenziato gli elementi di forza della candidatura ma ha ritenuto dirimente il profilo della non coerenza complessiva della produzione scientifica col settore concorsuale, indicando peraltro un settore differente (Bioingegneria) in cui i lavori avrebbero potuto trovare più proprio inquadramento. Tale valutazione, pur opinabile nel merito, è insindacabile perché espressione della discrezionalità tecnica.
Quanto alla asserita genericità dei giudizi individuali, il TAR li ritiene specifici e non sovrapponibili, dotati di autonoma motivazione e capaci di integrare il giudizio collegiale. Viene infine ribadito che i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 sono autonomi e non compensabili, sicché la negativa valutazione di uno solo di essi giustifica il diniego. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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