Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Abruzzo n. 419 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, pur calibrato sul processo civile, trova applicazione anche al procedimento amministrativo, ma con i necessari adattamenti: ai fini dell’ottemperanza non occorre l’apposizione della formula esecutiva, stante il disposto dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’Amministrazione intimata non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, perché l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente. Accertata la presenza del titolo e la mancata esecuzione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Le penalità di mora possono non essere irrogate quando l’importo è contenuto e il credito produce interessi.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Chieti, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 49 del 13.02.2024, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo, e la condanna del Ministero all’assegnazione dello strumento e all’accredito di € 2.500,00.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’attuazione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza adempiere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione: presenza del titolo, mancata ottemperanza al giudicato e superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Il Tribunale richiama il proprio orientamento consolidato, espresso in numerose pronunce, secondo cui la norma del 1996 — pur concepita per l’esecuzione civile — si applica anche al rito amministrativo con gli opportuni adattamenti. Il riferimento al titolo esecutivo non implica la spedizione in forma esecutiva, perché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude espressamente tale formalità nel giudizio di ottemperanza. Il Collegio conferma pertanto l’indirizzo già seguito da questo Tribunale.

Quanto alla condotta dell’Amministrazione, il Tribunale esclude che l’inerzia possa essere giustificata con la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero. L’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale, ove competente, ovvero di trasmettere gli atti all’organo competente. L’organo intimato non può dunque trasferire su altri il proprio obbligo di esecuzione.

Il ricorso è quindi accolto. Il Ministero deve eseguire la sentenza del giudice ordinario, che menziona espressamente la carta del docente, accreditando le somme in conto carta elettronica ai fini dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accessori secondo legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un funzionario, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni; le spettanze del commissario, a carico dell’Amministrazione soccombente, saranno liquidate con separato decreto.

Il Collegio esclude le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre contributo unificato e accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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