Nulla osta al lavoro: basta la richiesta di idoneità alloggiativa (TAR Emilia-Romagna n. 134 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, nell’ambito della procedura c.d. decreto flussi, è sufficiente la produzione della richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa e non del certificato definitivo. L’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 richiede, in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno, la sola esibizione di un titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell’alloggio e della richiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa. Ne deriva che il diniego fondato sull’assenza del certificato è illegittimo, spettando alla Questura, in occasione del fotosegnalamento, e non alla Prefettura, la verifica della regolarità della situazione alloggiativa.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 5 febbraio 2025 istanza per il rilascio del nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero, nell’ambito della procedura c.d. decreto flussi 2025. Con comunicazione del 31 marzo 2025, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Parma richiedeva l’integrazione documentale, tra cui la certificazione di idoneità alloggiativa.
La società produceva la documentazione richiesta, compresa la ricevuta di richiesta dell’idoneità alloggiativa. Con provvedimento del 21 agosto 2025 il SUI rigettava l’istanza, rilevando la mancanza del certificato definitivo. Proposta istanza in autotutela il 4 settembre 2025, senza riscontro, la società impugnava il diniego davanti al TAR, che con ordinanza n. 209 del 4 dicembre 2025 accoglieva l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la pretesa illegittimità del diniego fondato sull’inutilità della sola richiesta della certificazione di idoneità alloggiativa, in assenza del certificato rilasciato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 286/1998, che impone al datore di lavoro la garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore.
Il passaggio decisivo è offerto dall’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 394/1999, che in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno richiede la sola esibizione di un titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell’alloggio e della richiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa, non del certificato. La norma risponde all’esigenza di non far dipendere il perfezionamento della procedura da un adempimento i cui tempi non dipendono dallo straniero.
Il Collegio richiama la decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9526 del 3 dicembre 2025, resa in tema di revoca del nulla osta per carenza della certificazione di idoneità alloggiativa. In quella sede si è affermato che la regolarità della situazione alloggiativa deve essere verificata dalla Questura in occasione del fotosegnalamento e non dalla Prefettura in occasione della convocazione presso lo Sportello Unico.
Nel caso concreto, il diniego è stato motivato in ragione della produzione delle molteplici richieste di certificazione, in luogo del prescritto certificato. Applicando le coordinate ermeneutiche richiamate, e rilevato che ai fini del nulla osta è sufficiente la produzione della richiesta di certificazione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono compensate, stante la relativa novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.