Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e astreinte (TAR Veneto n. 291 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in presenza di “altre ragioni ostative”, tra cui la crisi della finanza pubblica, anche quando sia già disposta la nomina del commissario.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti che hanno prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso il riconoscimento del diritto all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme. La sentenza, notificata in via telematica, è passata in giudicato.

Poiché il Ministero non ha dato spontanea esecuzione al capo condannatorio relativo al rilascio della Carta, le ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione del dispositivo, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Verifica, quindi, la sussistenza dei presupposti processuali: la notifica della sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi; l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attivazione della Carta elettronica e versamento dell’importo oggetto della condanna, esclusi ulteriori accessori, non essendo tale importo equiparabile a voci retributive.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, stabilendo che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Il Tribunale respinge, invece, la domanda di penalità di mora. Richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15 del 2014), che ha affiancato al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna. Rileva, inoltre, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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