Ottemperanza alla carta docente: onere della prova sull’amministrazione inadempiente (TAR Lombardia n. 289 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che deduca l’inadempimento dell’amministrazione deve fornire la prova del titolo e della sua mancata esecuzione. Di fronte a tale allegazione spetta all’amministrazione debitrice dimostrare l’avvenuta attuazione del comando giudiziale. Il Ministero che resti contumace nel merito e non offra chiarimenti sull’attivazione del beneficio dovuto non assolve all’onere della prova. Integra pertanto gli estremi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. la sentenza passata in giudicato. Il ricorso va accolto con condanna all’esecuzione e nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Bergamo il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente per alcuni anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. La sentenza è passata in giudicato. Non essendo stata data esecuzione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo che l’amministrazione fosse condannata ad attivare il beneficio.

Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese, rappresentando soltanto di aver disposto il pagamento delle spese legali. La questione arriva al giudice amministrativo perché il titolo esecutivo non risulta attuato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del titolo. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario. È quindi integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., che consente il ricorso quando il provvedimento è divenuto definitivo.

Il Tribunale accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La notificazione della sentenza in copia conforme era avvenuta nel maggio 2023; il ricorso introduttivo è stato notificato nel giugno 2025.

Un passaggio è dedicato alla riforma del processo civile. Il Collegio osserva che, per effetto del D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, ma prescrive soltanto che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.

Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione, a fronte dell’inadempimento allegato, non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione della carta elettronica. Il Collegio applica i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, richiamando Cass. Sez. Un. n. 13533/2001. Il Ministero viene quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Questi agirà quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, con il compito di dare integrale attuazione alla pronuncia, inclusa l’adozione degli atti necessari a consentire la registrazione e l’attivazione del bonus. Il Collegio richiama, sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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