Giudizio di ottemperanza e pagamento di interessi e rivalutazione sulla Carta del docente (TAR Sardegna n. 417 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione alla sentenza, corrispondendo anche le accessorie dovute per legge, come la maggior somma tra rivalutazione e interessi sulle somme tardivamente erogate. L’avvenuto pagamento della sorte capitale, successivo alla notificazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente al capitale, ma non esime l’amministrazione dal corrispondere quanto ancora dovuto a titolo di accessori. Il commissario ad acta, nominato per l’ipotesi di persistente inottemperanza, può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione in data 10 luglio 2025 ed era passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 7 gennaio 2026.
Nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione aveva provveduto all’accredito del capitale, ma non al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione, pure statuita in sentenza. La ricorrente ha pertanto insistito per la condanna al pagamento di tale residua somma e per la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata all’amministrazione presso la sede reale e non era stata impugnata, con conseguente passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria. Ha inoltre constatato che, nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione aveva corrisposto solo la sorte capitale, senza dare integrale esecuzione alla pronuncia per la parte relativa agli accessori.
Il Tribunale amministrativo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, per effetto del pagamento intervenuto, ma ha ordinato al Ministero di corrispondere la maggior somma tra interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente erogate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Sul punto, il Collegio ha richiamato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il Tribunale ha nominato sin da ora il commissario ad acta, nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, attribuendo allo stesso il termine di trenta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, del citato d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerando che il pagamento della somma capitale era intervenuto in tempi solleciti rispetto alla proposizione del giudizio, pur inserendosi la controversia in un diffuso contenzioso. Il Ministero è stato tuttavia condannato a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato, ove versato.
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Nota della Redazione
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