Payback dispositivi medici: il pagamento ridotto ex art. 7 d.l. n. 95/2025 determina improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 13508 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del fornitore di dispositivi medici di avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta del payback, prevista dall’art. 7 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, determina la cessazione della materia del contendere soltanto in senso sostanziale. Sul piano processuale, il pagamento in misura ridotta costituisce acquiescenza che priva il ricorrente dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il bene della vita conseguito con il pagamento ridotto è infatti diverso da quello perseguito con l’impugnazione, volta all’eliminazione dei provvedimenti di ripiano; la compensazione delle spese di lite consegue alla natura di rito della pronuncia.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali è stato ripartito tra le aziende fornitrici il c.d. payback per gli anni dal 2015 al 2018, unitamente ai presupposti provvedimenti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa e alle relative linee guida. La società ha contestato la legittimità della procedura di ripiano, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025, concedendo ai fornitori la possibilità di estinguere la propria posizione debitoria versando una quota pari al 25% delle somme risultanti dai provvedimenti di ripiano. La ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa di tale facoltà e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il tenore letterale dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025 qualifica espressamente l’effetto del pagamento in misura ridotta come «cessazione della materia del contendere». Tale previsione, tuttavia, è stata interpretata dal TAR Lazio in modo da coordinarne gli effetti con le categorie processuali del codice del processo amministrativo.
La cessazione della materia del contendere, ha osservato il Tribunale, attiene al venir meno della controversia in senso sostanziale. Sul piano processuale, invece, l’adesione al meccanismo di pagamento ridotto configura un’ipotesi di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La società ricorrente, accettando di versare una quota ridotta delle somme richieste, ha infatti conseguito un bene della vita diverso da quello cui il ricorso era originariamente diretto, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati.
La differente qualificazione non è priva di conseguenze pratiche: la declaratoria di improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio, non presuppone l’adesione formale della parte alla richiesta di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della natura di rito della pronuncia e della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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