Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 910 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta la perdurante inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del comando giudiziale nel termine di centoventi giorni. La mancata deduzione e dimostrazione dell’avvenuta ottemperanza conferma l’inadempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso. In caso di inutile decorso del termine, il giudice nomina commissario ad acta il dirigente indicato, con facoltà di delega, attribuendogli un compito intrinsecamente obbligatorio. Il commissario non esercita poteri funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico, ma agisce quale organo ausiliario del giudice, sostituendo l’amministrazione nell’attuazione della pronuncia.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 191/2023, pubblicata il 2.3.2023 e passata in giudicato. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per determinati anni scolastici e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta elettronica del docente o altro equipollente, per ciascun anno scolastico, nel rispetto dei vincoli di legge.

Con ordinanza collegiale n. 124 del 14.2.2025 il TAR aveva disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, eseguita direttamente al Ministero anziché all’Avvocatura dello Stato, e la regolarizzazione della procura e delle attestazioni di conformità. La ricorrente vi ha provveduto nel termine perentorio assegnato. Dopo la rinnovazione, il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Bergamo con certificazione del 20.12.2023 depositata in giudizio. Ricorre pertanto la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.

È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ricorda che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, prescrivendo il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero della copia conforme è avvenuta il 9.3.2023, mentre la notificazione del ricorso introduttivo è avvenuta il 15.10.2023.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione in controversie analoghe. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che l’inottemperanza perdura. Il Ministero va dunque condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente.

In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il commissario agirà su semplice richiesta della parte interessata, non quale dirigente dell’amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, sostituendosi all’amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e diretto ad attuare la pronuncia, anche mediante l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus, attivando la carta elettronica del docente anche senza la qualifica di docente di ruolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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