La sospensione ex art. 100 TULPS non richiede la dialettica procedimentale su fatti sopravvenuti e la durata di 5 giorni è proporzionata (TAR Lombardia n. 4145 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza ex art. 100 TULPS è misura di prevenzione, non sanzionatoria, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore e risponde all’obiettiva esigenza di tutela dell’incolumità pubblica. La mancata comunicazione di episodi sopravvenuti all’avvio del procedimento è legittima quando ricorrano particolari esigenze di celerità ex art. 7, comma 1, l. n. 241/1990, e la violazione delle garanzie partecipative non inficia l’atto se il privato non prova l’utilità della partecipazione. La durata di cinque giorni della sospensione è proporzionata rispetto alla reiterazione di disordini e tumulti.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società titolare di una discoteca, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva disposto, ex art. 100 TULPS, la sospensione per cinque giorni delle licenze per attività di trattenimenti danzanti e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché il diniego parziale di accesso agli atti del procedimento. Nel ricorso si deduceva la violazione delle garanzie partecipative e del principio di proporzionalità, sostenendo l’irrilevanza degli episodi contestati e la mancata considerazione di altri esercizi attivi nelle vicinanze.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del diniego di accesso per ne bis in idem, essendo lo stesso già oggetto di precedente ricorso definito con sentenza passata in giudicato. Nel merito, ha respinto le censure sul difetto di partecipazione: la comunicazione di avvio aveva puntualmente descritto i fatti, e i due episodi sopravvenuti – verificatisi a distanza di una settimana – rendevano urgente l’adozione della misura, giustificandone la sottrazione alla dialettica procedimentale.
La Corte ha quindi richiamato il consolidato orientamento per cui la violazione delle garanzie partecipative non basta ad inficiare il provvedimento se l’interessato non prova che l’eventuale partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Nel caso di specie, le osservazioni del ricorrente si limitavano a contestare la rilevanza degli episodi, senza fornire tale dimostrazione.
Quanto alla valutazione di merito, il Tribunale ha ritenuto non irragionevole il giudizio prognostico di pericolosità formulato dall’Autorità, fondato su quindici episodi di disordini, violenze e ubriachezza che avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del 118. La natura preventiva della misura, che prescinde dalla riferibilità dei fatti a specifiche responsabilità del titolare, legittima la compressione dell’iniziativa economica quando sussista un chiaro collegamento tra l’attività e la situazione di pericolo.
Da ultimo, la durata della sospensione – limitata a cinque giorni rispetto al massimo di quindici previsto dall’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991 – è stata giudicata adeguata e proporzionata allo scopo di impedire la prosecuzione di una situazione pericolosa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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