Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 153 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accertato con sentenza passata in giudicato, va eseguito dall’Amministrazione scolastica, che non può sottrarsi allegando la propria inerzia organizzativa. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669, l’azione di ottemperanza è fondata. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro sessanta giorni e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta attingendo alle risorse interne della stessa Amministrazione, con esclusione di ogni compenso aggiuntivo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania con cui era stato dichiarato il suo diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il titolo giudiziale, ritualmente notificato all’Amministrazione, era passato in giudicato secondo l’attestazione della Cancelleria.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con memoria di mera forma, senza provare di avere dato esecuzione alla pronuncia. La questione approda così al giudice dell’ottemperanza, chiamato a verificare i presupposti dell’azione e a dettare le modalità attuative del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. La sentenza presupposta è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione: da quella notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del DL n. 669/1996, senza che l’ente abbia adempiuto.
La verifica dell’adempimento si traduce in un preciso riparto dell’onere probatorio. L’Amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La mera costituzione di forma non assolve a questo onere e non vale a paralizzare l’ottemperanza.
Accertata la perdurante inerzia, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se antecedente. L’ordine di esecuzione è accompagnato da una misura di carattere sostitutivo, destinata a operare in caso di ulteriore inadempienza.
Per il caso di inerzia protratta oltre il termine, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero resistente, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni. La scelta di attingere alle risorse interne della stessa Amministrazione è motivata anche dall’intento di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale.
Il Collegio precisa che l’incarico di commissario costituisce obbligo per il dipendente pubblico, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, e che l’individuazione non deve cadere necessariamente sull’organo che avrebbe dovuto provvedere. Nel caso di specie non è riconosciuto alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e perché il Ministero avrebbe già dovuto adempiere. Sono infine regolate la comunicazione della delega e dell’insediamento alla Segreteria, e le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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