Ottemperanza al giudicato sull’attivazione della Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 1755 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato e, in caso di inerzia, nomina sin d’ora un Commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va disposta automaticamente: all’esito della Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, essa va esclusa ove sussistano “altre ragioni ostative”, autonomamente rilevanti rispetto al solo limite della manifesta iniquità. La crisi della finanza pubblica e l’eccezionale mole di contenzioso seriale costituiscono ragioni ostative alla condanna all’astreinte. La nomina del Commissario ad acta non dà luogo a compenso quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza n. 931/2025, pubblicata l’1 dicembre 2025 dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. Quel giudice ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di 500,00 euro, per gli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, nei quali la ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ha condannato l’amministrazione al pagamento di 1.500,00 euro.

Notificata la sentenza il 5 dicembre 2025 presso il domicilio digitale dell’amministrazione, e decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Verifica poi che la sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022: le copie attestate conformi costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

Accerta inoltre l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996, e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. Dalle allegazioni e dalle prove documentali è ragionevole desumere l’inerzia dell’amministrazione.

Il Tribunale dichiara dunque l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio. Per l’ipotesi di perdurante inerzia nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare allocazione in bilancio, impegno, liquidazione e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Il Collegio esclude invece la penalità di mora. Richiamata la Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, rileva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di “altre ragioni ostative”. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna. Rileva altresì che l’esecuzione delle sentenze sulla Carta elettronica comporta un procedimento complesso, che coinvolge gli Uffici territoriali e le società individuate dall’art. 4 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, con l’ultima fase affidata a strutture centralizzate: il ritardo è ragionevolmente riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *