Ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1756 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle Amministrazioni decorre dalla notifica del titolo esecutivo e deve risultare infruttuosamente decorso. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina il Commissario ad acta. La nomina del Commissario ad acta giustifica il rigetto della domanda di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non essendovi ragione di aggiungere alla tutela in forma specifica una misura coercitiva ulteriore.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del comparto scolastico, ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in relazione a tre anni scolastici, oltre interessi legali. La sentenza, pubblicata e notificata, è passata in giudicato.
Non avendo ricevuto il pagamento, il ricorrente ha notificato il titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e ha atteso il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di esecuzione, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza da eseguire è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, come attestato dal certificato prodotto in giudizio: ricorre quindi l’ipotesi tipizzata dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione del giudicato al fine di ottenere la conformazione dell’Amministrazione al caso deciso.
Sul piano procedurale, il Collegio ha verificato che la sentenza è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022. La novella ha eliminato la necessità di apporre la formula esecutiva, poiché le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo. È poi decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata contro le Pubbliche Amministrazioni.
Dalle allegazioni e dalle prove documentali il Tribunale ha desunto la mancata esecuzione della pronuncia. Ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a cura della parte ricorrente.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona di un dirigente generale dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario apicale e senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi. Al Commissario è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Il Tribunale ha precisato che il Commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione dell’avvenuta nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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