Azione revocatoria contabile su donazione di bene in fondo patrimoniale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 55 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale, ancorché litigioso o non ancora accertato, è idoneo a fondare la qualità di creditore e a legittimare l’azione revocatoria ordinaria a norma dell’art. 2901 c.c. L’assoluzione penale per gli stessi fatti non preclude al giudice contabile l’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa. La donazione di un bene compreso in un fondo patrimoniale è revocabile, poiché il vincolo di indisponibilità non impedisce l’eventus damni né esclude la scientia damni, essendo i beni alienabili con il semplice consenso dei coniugi.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria esercitava azione revocatoria avverso l’atto di donazione con cui il debitore aveva trasferito alla moglie la proprietà per metà di un immobile. Il credito erariale trovava origine nella condanna al risarcimento di oltre otto milioni di euro per illecita percezione di finanziamenti pubblici, confermata in appello con sentenza del 2018, non impugnata e divenuta definitiva. La donazione era stata stipulata circa un mese dopo il deposito della sentenza di condanna.
Con la sentenza n. 192/2023 la Sezione giurisdizionale per la Calabria accoglieva l’azione, dichiarando l’inefficacia della donazione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico. Il debitore e la moglie proponevano appello, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello respingeva entrambe le censure. Quanto ai presupposti dell’azione, richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice ragione o aspettativa, con irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Anche il credito litigioso è dunque idoneo a costituire la qualità di creditore. Nella specie, inoltre, il credito era stato accertato in via definitiva con sentenza passata in giudicato, con conseguente preclusione di ogni valutazione sul punto.
Il Collegio chiariva che l’assoluzione penale non impedisce al giudice contabile di valutare autonomamente gli elementi della responsabilità amministrativa, dovendosi distinguere l’accusa penale relativa all’indebito finanziamento dallo sviamento funzionale del finanziamento oggetto del giudizio erariale. La transazione poi disattesa dall’Amministrazione era quindi priva di rilievo.
Quanto all’eventus damni, la Corte ribadiva che l’azione revocatoria ha finalità conservative e cautelari e che il pregiudizio ricomprende anche il semplice pericolo di danno. Non occorre alcuna valutazione sul danno effettivo: è sufficiente la potenziale infruttuosità della futura esecuzione, valutata con giudizio prognostico proiettato nel futuro. La donazione aveva modificato quantitativamente e qualitativamente il patrimonio del debitore, rendendo la moglie proprietaria esclusiva dell’immobile.
La Corte respingeva l’argomento fondato sul fondo patrimoniale. Il vincolo di cui all’art. 170 c.c. non esclude il pregiudizio, poiché i beni del fondo si possono alienare, ipotecare o vincolare con il semplice consenso di entrambi i coniugi, ex art. 169 c.c., e il fondo è suscettibile di scioglimento per volontà dei coniugi. Il bene poteva quindi essere ceduto a terzi con il solo consenso del marito.
Infine, la scientia damni era provata presuntivamente: l’atto era a titolo gratuito, la beneficiaria era la moglie e la donazione seguiva di un mese la sentenza di condanna. Dalla lettura degli atti emergeva, inoltre, che le parti erano consapevoli della possibilità di alienare i beni con il solo consenso coniugale, non essendo stato impugnato il capo sulla natura simulata dell’atto costitutivo del fondo. L’appello era rigettato, con conferma della declaratoria di inefficacia e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 169 c.c. – Alienazione dei beni del fondo
- Art. 170 c.c. – Esecuzione sui beni e sui frutti
- Art. 2901 c.c. – Condizioni