Controllo successivo Corte dei conti presuppone contrasto reale in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 54 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Non integra tale presupposto la mera contestazione della tardività nella trasmissione del provvedimento al controllo preventivo, trattandosi di questione procedurale priva di connotazione interpretativa. La carenza dei presupposti comporta non luogo a provvedere e restituzione dell’atto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato da un istituto scolastico, per l’attivazione del controllo successivo di legittimità di cui all’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. Il contratto era stato inviato al controllo preventivo con ritardo rispetto all’adozione, e la Ragioneria lo aveva restituito privo del visto rilevando la violazione del termine di contestualità di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011.
A fronte delle osservazioni, il dirigente scolastico ha motivato le ragioni del ritardo e ha chiesto di dare seguito al provvedimento assumendosene la responsabilità ex art. 10. La questione è stata deferita alla valutazione collegiale unitamente ad altri provvedimenti analoghi, con richiesta di non luogo a provvedere per difetto dei presupposti.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la problematica relativa all’ampiezza del controllo successivo in mancanza del previo controllo della Ragioneria è circoscritta territorialmente e non giustifica la rimessione alla Sezione centrale.
Nel merito, la Corte ricostruisce la struttura dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. Il controllo successivo presuppone un contrasto reale tra ufficio di controllo e dirigente, che si traduca nell’esecuzione dell’atto nonostante le osservazioni impeditive e sotto la responsabilità del dirigente. Solo in presenza di tale situazione sorge l’esigenza di verificare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi.
La Sezione richiama la deliberazione delle SS.RR. n. 9/CONTR/2012, secondo cui la Corte è chiamata a valutare se il dirigente abbia legittimamente superato i rilievi della Ragioneria, e la deliberazione n. 104/2020/SUCC della Sezione regionale per la Sardegna. Rileva però l’inconferenza dei precedenti invocati dalla Ragioneria: si trattava di ipotesi di termini stabiliti a pena di decadenza o di illegittimità plurime, nelle quali gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito. Nel caso in esame, invece, la Ragioneria non ha esercitato alcun controllo preventivo.
La Corte distingue nettamente il piano sostanziale da quello procedurale. Sul piano sostanziale, la fattispecie difetta del contrasto interpretativo: l’unico punto di contestazione non superato riguarda la tardiva trasmissione, questione di tempistiche di invio per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. Sul piano procedurale, inoltre, il termine perentorio di trenta giorni per la disposizione dirigenziale di dare seguito al provvedimento non risulta rispettato, essendo la richiesta intervenuta solo dopo la seconda osservazione, con tempistiche superiori a quelle consentite.
Il caso esula dunque dal perimetro applicativo dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La Sezione dichiara il non luogo a provvedere per carenza dei presupposti di legge, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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