Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 421 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il pagamento integrale delle somme dovute, intervenuto nel corso del processo, determina il pieno soddisfacimento della pretesa e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria non esonera il giudice dalla liquidazione delle spese, che va operata secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato con sommaria delibazione del merito. Ne consegue che le spese sono poste a carico dell’amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, pur se la pretesa azionata risulti fondata.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo con cui il Comune era stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria. Il titolo era divenuto definitivo a seguito di sentenza di estinzione del giudizio di opposizione, notificata al Comune a mezzo PEC.

Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996 senza adempimento spontaneo, la ricorrente ha notificato atto di precetto e poi proposto ricorso per ottemperanza, domandando la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle penalità di mora e alle spese. Il Comune si è costituito rappresentando di aver avviato il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, il Comune ha provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute, producendo le quietanze attestanti l’avvenuta soddisfazione del credito. Ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo venuto meno l’interesse alla decisione.

La questione giuridica affrontata riguarda le conseguenze di tale declaratoria sul governo delle spese. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui la cessazione della materia del contendere, analogamente alla improcedibilità, impone al giudice di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando sommariamente l’esito che il processo avrebbe avuto in assenza della declaratoria.

I precedenti citati sono Cons. Stato, Sez. VII, n. 7946 del 2024 e TAR Campania Salerno, Sez. I, n. 1776 del 2024, che confortano la soluzione adottata.

Applicando tale criterio, il Collegio osserva che la pretesa della ricorrente era fondata ed è stata soddisfatta dall’amministrazione solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese processuali sono quindi poste a carico del Comune e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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