Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 1488 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo per l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., volta a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice dichiara l’obbligo di esatta e integrale esecuzione e fissa il termine per provvedere. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento legittima.

Il Fatto

La ricorrente ha agito davanti al TAR Campania per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore di una somma di denaro, oltre accessori di legge. Il titolo esecutivo è stato notificato in data 12 marzo 2025.

La ricorrente lamenta che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. Ha quindi chiesto l’ottemperanza e, in via ulteriore, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che individua i titoli per i quali può essere proposta l’azione di ottemperanza. Rileva che nella specie ricorre l’ipotesi della lett. c), relativa alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e agli altri provvedimenti ad esse equiparati, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il giudice verifica la sussistenza delle condizioni dell’azione. La sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione in atti del 28 ottobre 2025. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 12 marzo 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La scadenza del termine senza adempimento integra il presupposto per l’intervento sostitutivo.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. L’ausiliario dovrà compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla formale richiesta della parte interessata formulata dopo lo spirare del termine concesso all’amministrazione.

Il TAR ricorda infine che, secondo consolidata giurisprudenza, l’eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. L’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento, incluse le opportune variazioni di bilancio. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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