Requisiti di partecipazione alla selezione per la direzione di struttura complessa e dirigenza delle professioni sanitarie (TAR Lombardia n. 1174 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica alle procedure selettive per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale è legittima quando le competenze richieste dall’incarico abbiano natura manageriale e organizzativa, non strettamente medica. L’art. 15, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 disciplina in modo unitario la dirigenza medica e quella delle professioni sanitarie, consentendo la circolazione dei dirigenti nell’ambito dell’unica categoria della dirigenza sanitaria, con il solo limite della specializzazione richiesta dall’incarico. Le previsioni del DPR n. 484/1997, antecedenti all’istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie e prive di carattere di specialità, devono ritenersi implicitamente abrogate per incompatibilità nella parte in cui riservano ai soli dirigenti medici l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale. Le associazioni di categoria sono legittimate a contestare i requisiti di partecipazione alla selezione, e la relativa censura non richiede alcuna verifica di omogeneità degli interessi individuali dei singoli iscritti. La differente anzianità di servizio richiesta ai dirigenti medici e a quelli delle professioni sanitarie non integra una disparità di trattamento irragionevole, considerata la diversa disciplina di accesso alle rispettive qualifiche.
Il Fatto
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e numerosi Ordini Provinciali della Lombardia hanno impugnato l’avviso pubblico con cui l’Agenzia di Tutela della Salute aveva indetto una selezione per il conferimento di un incarico di supplenza di direttore della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente”, nonché la successiva delibera di approvazione degli esiti e di conferimento dell’incarico a un dirigente delle professioni sanitarie, area della prevenzione. I ricorrenti hanno censurato l’ammissione alla procedura di candidati appartenenti alle professioni sanitarie, privi a loro dire delle necessarie competenze tecnico-scientifiche, nonché la differenziazione dei requisiti di anzianità di servizio previsti per le due categorie di dirigenti.
L’Agenzia di Tutela della Salute ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 3868 del 2026 in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, e ha contestato l’ammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di specificità, oltre che la legittimazione dei ricorrenti a censurare i requisiti di anzianità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, distinguendo la fattispecie in esame da quella esaminata dalle Sezioni Unite n. 3868 del 2026. In quel caso veniva in rilievo la natura della procedura di conferimento dell’incarico e la qualificazione giuridica della posizione dei singoli concorrenti, configurandosi un diritto soggettivo. Nella presente vicenda, invece, i ricorrenti agiscono quali rappresentanti istituzionali della categoria medica e contestano le regole della procedura, facendo valere un interesse legittimo all’esatta definizione dei confini professionali rispetto alle altre tipologie di dirigenti del settore sanitario. L’attivazione del rapporto di lavoro rimane sullo sfondo, sicché la controversia conserva natura pubblicistica.
Quanto all’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, la Corte l’ha respinta, osservando che la riproposizione delle stesse censure del ricorso introduttivo è consentita quando il nuovo provvedimento si assume illegittimo per i medesimi vizi che inficiano l’atto originario. L’interesse alla corretta applicazione delle norme sulle competenze professionali rende coerente la sostanziale sovrapponibilità dei motivi.
Nel merito, il Tribunale ha escluso l’illegittimità dell’ammissione dei dirigenti delle professioni sanitarie. Le competenze della Struttura Complessa non coinvolgono attività propriamente mediche, quali diagnosi, cura e assistenza, ma si collocano nell’ambito del controllo e della gestione dell’ambiente e della prevenzione dei rischi per la salute. L’avviso pubblico richiede prevalentemente capacità gestionali e organizzative, che ben possono essere possedute da dirigenti delle professioni sanitarie con specifici percorsi professionali. La scelta di ampliare il bacino dei partecipanti non è irragionevole.
Quanto al quadro normativo, l’art. 15, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 disciplina unitariamente la dirigenza medica e quella delle professioni sanitarie, consentendo la circolazione dei dirigenti nell’ambito dell’unica categoria della dirigenza sanitaria, con il solo limite della specializzazione richiesta dall’incarico. Il DPR n. 484/1997, che non menziona le professioni sanitarie, è normativa antecedente all’istituzione della relativa dirigenza e, non avendo carattere di specialità, deve ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità nella parte in cui mantiene una riserva a favore dei soli dirigenti medici. Escludere a priori i dirigenti delle professioni sanitarie significherebbe impedire loro di svolgere compiti coerenti con il percorso professionale che giustifica l’attribuzione della dirigenza.
Infine, la Corte ha dichiarato ammissibile la censura sulla differente anzianità di servizio, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2020 in tema di interessi collettivi, ma l’ha rigettata nel merito. La disparità è giustificata dalla circostanza che il medico è immediatamente inquadrato nella qualifica dirigenziale, mentre per l’accesso alla dirigenza delle professioni sanitarie occorrono, oltre alla laurea specialistica e all’iscrizione all’albo, cinque anni di anzianità nella professionalità oggetto del concorso. Complessivamente, per le professioni sanitarie è richiesta un’anzianità di dieci anni nella disciplina, sicché non sussiste alcuna disparità arbitraria. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti.
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Nota della Redazione
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