L’ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente non è ostacolata dall’art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015 (TAR Lombardia n. 3148 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che, disapplicando l’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, riconosce al docente precario il diritto alla Carta elettronica, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta in ragione della complessità del procedimento di attivazione della Carta, della serialità del contenzioso e della natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
Un docente, titolare di contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del proprio diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’accredito del beneficio economico. Il giudice del lavoro aveva disapplicato la disciplina che escludeva i docenti precari dal beneficio.
La sentenza, divenuta inoppugnabile, era stata notificata all’Amministrazione, ma nessun adempimento era seguito, né era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, riscontrando la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione, il ricorso è stato accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negare l’astreinte in presenza di «altre ragioni ostative». Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e nella natura del beneficio, configurato come incentivo alla formazione e non come mezzo di sostentamento del lavoratore.
La condanna alle spese è stata posta a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in misura ridotta considerata la serialità della questione. La pronuncia si inserisce, inoltre, nel solco di un orientamento consolidato del giudice amministrativo in materia di esecuzione dei giudicati sulla Carta del docente.
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Nota della Redazione
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