Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto contro l’ente locale (TAR Calabria n. 129 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata e può essere azionato con il ricorso per ottemperanza. Condizione essenziale è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare all’ente l’adozione degli atti necessari e di nominare, per l’ulteriore inadempienza, un commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria dei crediti di un fornitore di energia, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario. Il decreto, notificato all’ente locale debitore e non opposto nei termini, era stato dichiarato esecutivo e rinotificato con asseverazione di conformità.
Davanti al giudice amministrativo la società ha chiesto che fosse ordinato al Comune il compimento degli atti utili a dare piena esecuzione al titolo, con assegnazione di un termine perentorio e nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e assume valore di cosa giudicata, come confermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa e di legittimità richiamata in motivazione.
Da tale premessa discende l’ammissibilità del rimedio: il ricorso per ottemperanza è esperibile anche in relazione al decreto ingiuntivo non opposto degli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., a condizione che sia intervenuta la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ.
Nel caso concreto il titolo è divenuto esecutivo con apposito decreto e la ricorrente ha provveduto alla rinotifica all’ente locale. Da quella data è maturato il termine dilatorio di 120 giorni posto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni contro le amministrazioni e gli enti pubblici non economici.
Verificati i presupposti, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di adottare ogni atto necessario per la corretta esecuzione del titolo, provvedendo al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Questore del capoluogo, con facoltà di sub-delega.
Il Collegio ha precisato i compiti del commissario: allocazione della somma in bilancio, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’ente soccombente.
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Nota della Redazione
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