Revoca visto reingresso e diniego permesso soggiorno lavoro subordinato (TAR Lombardia n. 74 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso e soggiorno dello straniero, la revoca del visto di reingresso disposta dall’autorità consolare, non impugnata dal destinatario una volta conosciutane l’esistenza, diviene intangibile e costituisce presupposto idoneo a sorreggere il diniego del permesso di soggiorno, che assume carattere di provvedimento vincolato. L’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 preclude il rinnovo o la proroga del permesso di soggiorno quando lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a sei mesi, salvo che l’interruzione dipenda dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi, il cui onere di allegazione e prova grava sull’interessato. I principi di buona fede e di affidamento non valgono a inficiare il diniego, essendo al più confacenti alla proposizione di una domanda risarcitoria, non alla domanda di annullamento.
Il Fatto
Un cittadino straniero, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto nel 2010, aveva fatto ritorno in Patria, dove era rimasto per oltre dieci anni. Nel 2021 ha richiesto alla rappresentanza consolare italiana un visto di reingresso, rilasciato nonostante il parere contrario del Questore, con validità dal 31.12.2021 al 23.04.2022. Nel marzo 2022 ha fatto ingresso in Italia e nell’aprile 2022 ha chiesto alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, documentando l’attività lavorativa svolta.
Con provvedimento del 6.11.2023, notificato il 5.2.2024, la Questura ha rigettato l’istanza, dando atto della sopraggiunta revoca del visto da parte dell’Ambasciata italiana a Tunisi e richiamando l’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999. Il ricorrente ha impugnato il rigetto, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia; la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 96/2024.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998 e dei principi di correttezza, buon andamento e affidamento, sostenendo che la propria assenza dall’Italia era nota all’Amministrazione al momento del rilascio del visto, che difettava una propria condotta fraudolenta e che l’errore dell’Ambasciata non poteva ricadere su di sé.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo da un dato fattuale pacifico: l’allontanamento dall’Italia nel 2010 e il rientro solo nel febbraio 2022, dopo oltre dieci anni. La cesura temporale è stata giudicata tale da elidere la continuità che l’istituto del rinnovo o della proroga sottintende, come correttamente rilevato dalla Questura mediante il richiamo all’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999.
Il Collegio ha osservato che il ricorrente non ha dedotto, prima ancora che provato, in sede procedimentale e neppure in giudizio, quali gravi e comprovati motivi lo abbiano tenuto lontano dall’Italia, avendo fatto riferimento solo a generici e imprecisati “vari motivi”. Ne consegue che per rientrare nel territorio italiano egli dovesse possedere un regolare nulla osta all’ingresso.
Il nulla osta originariamente rilasciato è stato poi revocato dall’Ambasciata il 26.10.2023, e di ciò il provvedimento della Questura ha preso atto con il contestuale diniego. La revoca, pur non notificata per irreperibilità del destinatario, è stata conosciuta dal ricorrente almeno alla data del 5.2.2024, ma non è stata impugnata: è pertanto divenuta intangibile e idonea a sorreggere, quale presupposto, il gravato rigetto, che riveste carattere di provvedimento vincolato.
Il richiamo ai principi di buona fede e di affidamento è stato infine reputato al più confacente alla proposizione di una domanda risarcitoria, non alla domanda di annullamento formulata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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