D.A.S.P.O. al minore tesserato: legittima la motivazione per relationem (TAR Calabria n. 184 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il D.A.S.P.O. è misura di prevenzione atipica che prescinde dalla sussistenza di una sentenza penale di condanna e richiede che la condotta sia ascritta all’autore sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del “più probabile che non”. L’obbligo di motivazione per relationem è rispettato quando l’Amministrazione indichi gli estremi degli atti richiamati e li renda accessibili su richiesta, senza necessità di notificarli. L’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, sopravvenuta all’adozione del provvedimento, non inficia il quadro probatorio acquisito in applicazione del principio tempus regit actum. La misura è legittima anche nei confronti del minore tesserato per società dilettantistica, non appartenendo egli alla categoria dei professionisti.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, impugnano il D.A.S.P.O. con cui il Questore ha vietato al ragazzo di accedere ai luoghi ove la squadra di calcio cui è tesserato disputa manifestazioni sportive per due anni, estendendo il divieto agli impianti sportivi nazionali ed esteri e alle zone circostanti.
Al minore è contestato di avere lanciato dalla panchina due bottiglie di plastica all’indirizzo dell’arbitro, colpendolo, e, dopo il triplice fischio, di averlo colpito alla spalla con un calcio. I ricorrenti deducono difetto di motivazione, indeterminatezza dei luoghi e violazione del principio di proporzionalità, trattandosi di calciatore professionista. Nella pendenza del giudizio depositano sentenza del Tribunale per i minorenni che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla motivazione per relationem. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, essa è legittima se all’interessato è garantita la visione e l’estrazione di copia degli atti richiamati ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. L’Amministrazione non deve notificare tutti gli atti, ma solo indicarne gli estremi e metterli a disposizione su richiesta.
Nel caso di specie i ricorrenti non provano di avere formulato istanza di accesso documentale, mentre la difesa erariale produce il supplemento del referto di gara e i comunicati ufficiali della F.I.G.C. La condotta violenta risulta specificamente descritta, con conseguente sufficienza della motivazione.
Quanto all’estinzione del reato, il Collegio la qualifica come circostanza sopravvenuta, inidonea a inficiare il quadro probatorio acquisito al momento dell’adozione in forza del principio tempus regit actum. Il D.A.S.P.O., misura di prevenzione, prescinde dalla sentenza penale di condanna e può essere revocato o modificato, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, col venir meno delle condizioni che ne giustificarono l’emissione. L’autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale esclude la decadenza automatica.
La censura sull’indeterminatezza dei luoghi è disattesa. Il provvedimento individua le tipologie di manifestazioni precluse e delimita l’estensione spaziale e temporale alle zone circostanti gli impianti, dalle due ore precedenti alle due ore successive agli incontri, con il raggio di 500 metri dal perimetro esterno. L’individuazione concreta delle manifestazioni resta apprezzamento discrezionale sottratto al sindacato giudiziale.
Infine, il Collegio esclude che il minore sia calciatore professionista: egli milita in una società associata alla Lega Nazionale Dilettanti e non è provato alcun rapporto di lavoro o reddito, tanto che è stata depositata istanza di patrocinio a carico dello Stato. La durata di due anni è giudicata proporzionata rispetto alla condotta, articolatasi in azioni progressivamente più gravi. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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