Carta del docente, ottemperanza al giudicato e divieto di astreinte (TAR Lombardia n. 417 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione scolastica ad assegnare al docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della relativa somma. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso perché l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. È invece manifestamente iniqua, e come tale va respinta, la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., perché la carta del docente costituisce un contributo per la formazione e non un corrispettivo della prestazione lavorativa.

Il Fatto

Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1147/2024 del 5 marzo 2024, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica del docente del valore di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 1.000,00.

Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza deduzioni sull’esecuzione. Le spese del giudizio civile, distratte in favore del procuratore antistatario, non formano oggetto del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti formali dell’azione di ottemperanza. È stata prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del passaggio in giudicato; è stata inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo, con conseguente rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza e la parte resistente non ha contestato né fornito indicazioni sulla procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando al ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.000,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.

È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il giudice ha osservato che la carta del docente costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo della prestazione: la penalità di mora richiesta risulta pertanto manifestamente iniqua. Le spese di giudizio, liquidate equitativamente in ragione dell’assenza di complessità e del carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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