Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali universitarie resta estrinseco (TAR Puglia n. 493 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della commissione giudicatrice in una procedura selettiva per la chiamata di professore universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto nei limiti del sindacato estrinseco, ossia per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei presupposti di fatto. La mancata indicazione nel verbale della natura unanime o maggioritaria della deliberazione non vizia la procedura quando non risulti alcuna dichiarazione dissenziente, dovendosi allora presumere l’unanimità della decisione collegiale. La sintetica motivazione della commissione è sufficiente quando i criteri di valutazione siano predeterminati dalla lex specialis e noti ai concorrenti. La reiterazione di istanze di riesame già esaminate configura una richiesta di esercizio di autotutela, sulla quale l’amministrazione non ha obbligo di provvedere.
Il Fatto
Un professore universitario, classificatosi secondo nella procedura selettiva ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per un posto di prima fascia, ha impugnato gli atti concorsuali, contestando l’attribuzione dei punteggi per talune attività dichiarate nel curriculum. In particolare, lamentava la mancata assegnazione di punti per la partecipazione al Comitato scientifico di un consorzio interuniversitario, per il ruolo di coordinatore di un network di ricerca internazionale e per l’attività di tutoraggio di una tesi di dottorato all’estero. Contestava altresì l’omessa indicazione del quorum deliberativo nei verbali della commissione. Con motivi aggiunti, impugnava gli atti successivi all’individuazione del vincitore, culminati nella chiamata nel ruolo.
L’ateneo e il controinteressato si costituivano in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso il motivo relativo alla presunta irregolarità delle deliberazioni collegiali, osservando che il mancato depennamento dell’opzione sul quorum deliberativo non inficia la procedura. In assenza di qualsivoglia dissenso verbalizzato, la deliberazione deve ritenersi assunta all’unanimità, secondo il richiamato orientamento di TAR Lazio, Sez. I Quater, 30.1.2018, n. 1085.
Nel merito delle contestazioni sui punteggi, il Collegio ha ribadito che le valutazioni della commissione giudicatrice sono espressione di discrezionalità tecnica, sottratte al sindacato di merito del giudice della legittimità. Il sindacato è ammesso solo per vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, come da giurisprudenza consolidata richiamata in sentenza. Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente sono state ritenute un tentativo di sostituire la propria soggettiva valutazione a quella dell’organo tecnico, senza evidenziare profili di abnormità o macroscopica irragionevolezza.
Quanto ai singoli criteri, la Corte ha ritenuto congrua l’attribuzione di un punto per la partecipazione al comitato scientifico del consorzio, la cui natura consortile e finalità di monitoraggio statistico non connotano l’attività come funzione di ricerca scientifica primaria. Il ruolo di coordinatore di un cluster di un network di ricerca non è stato reputato equiparabile alla direzione di enti di ricerca, implicando quest’ultima poteri di rappresentanza legale e gestione che al primo difettano. Infine, il tutoraggio di una tesi di dottorato non integra attività di docenza universitaria svolta all’estero, non essendo ravvisabile la titolarità di un corso o l’erogazione di cicli di lezioni.
Il TAR ha infine dichiarato inammissibili i profili di censura proposti ex novo con i motivi aggiunti avverso la relazione difensiva depositata in giudizio dall’amministrazione, atto privo di natura provvedimentale e inidoneo a integrare la motivazione dei provvedimenti gravati. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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