Ottemperanza al giudicato di condanna alle spese processuali e inerzia della P.A. (TAR Campania n. 1814 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. è ammissibile quando la Pubblica Amministrazione, dopo la notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva, non abbia provveduto al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza passata in giudicato nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. L’inerzia dell’ente configura palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’integrale adempimento e il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione, assegnando un termine e nominando, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La rivalutazione monetaria non spetta trattandosi di debito di valuta, salvo prova del maggior danno, mentre maturano gli interessi legali sino al soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore in proprio, agisce in ottemperanza per conseguire l’esecuzione di una sentenza del TAR Campania che aveva condannato il Ministero resistente al pagamento, in suo favore quale procuratore antistatario, delle spese processuali del giudizio a quo, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Espone che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, e di averla notificata in forma esecutiva al Ministero. Lamenta il mancato pagamento delle competenze professionali e rileva il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo. Chiede la condanna dell’amministrazione al pagamento, con interessi e rivalutazione, e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché il termine di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm..
Nel merito, il Tribunale accerta che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Verifica inoltre che la sentenza è passata in giudicato.
Su queste premesse, l’inerzia dell’ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice. Il Collegio sottolinea che l’amministrazione non ha provato l’avvenuto integrale adempimento, né prima della notifica del ricorso per ottemperanza né successivamente.
Va dunque dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute in virtù del titolo, oltre interessi legali e spese successive documentate, detratto quanto già eventualmente corrisposto. Il Tribunale nega invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta che matura interessi sino al soddisfo, non avendo parte ricorrente provato l’eventuale maggior danno.
Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, il quale si insedierà alla scadenza del termine assegnato, previa richiesta di parte ricorrente, provvedendo nel successivo termine di 60 giorni. Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano in € 300,00; non si dispone la distrazione in favore del procuratore poiché l’istante si è difeso in proprio.
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Nota della Redazione
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