Inammissibile il ricorso sul silenzio se la demolizione è già eseguita (TAR Campania n. 8237 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di demolizione di opere abusive, ai sensi dell’art. 31 c.p.a. e dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, quando il destinatario dell’ordinanza abbia già integralmente dato esecuzione al ripristino dello stato dei luoghi prima della proposizione del gravame. L’interesse al ricorso deve sussistere al momento della domanda e permanere fino alla decisione. Il venir meno dell’utilità della pronuncia richiesta determina l’inammissibilità della domanda di annullamento del silenzio, non essendovi più alcun provvedimento espresso la cui omissione si possa censurare.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare confinante con il manufatto di un vicino, avevano chiesto al Comune la materiale demolizione delle opere abusive e l’irrogazione della sanzione pecuniaria, a seguito dell’ordinanza di demolizione adottata nei confronti del controinteressato.
Poiché l’Amministrazione comunale era rimasta silente sull’istanza, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’annullamento del silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e per sopraggiunti motivi di diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché alla data di presentazione del ricorso il controinteressato aveva già dato esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 24 del 10 maggio 2023, nel termine di novanta giorni dalla medesima.
Tale esecuzione risulta dalla documentazione prodotta, ossia dalla CILA del 23 giugno 2023, dalla comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi del 4 agosto 2023 e dalla comunicazione di fine lavori del 2 ottobre 2023, circostanze già rilevate nella precedente pronuncia della stessa Sezione che aveva accolto il ricorso del controinteressato avverso la sanzione pecuniaria.
Il Collegio ha precisato che, in astratto, potrebbe residuare una non completa demolizione, ma che tale evenienza, nel caso concreto, non si ravvisa. Dalla documentazione, anche fotografica, risulta infatti che il muro deve presumersi preesistente, poiché altrimenti il terrazzino soprastante non avrebbe avuto il necessario supporto; il ripristino va dunque considerato idoneamente effettuato.
Ne consegue che l’ordine di demolizione è stato eseguito prima della proposizione del gravame e che la domanda di annullamento del silenzio ha perduto ogni utilità. Le spese di giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con distrazione in favore dei difensori del controinteressato dichiaratisi antistatari; nulla è stato statuito nei confronti del Comune non costituitosi.
Nota della Redazione
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