Impugnazione di norme regolamentari e archiviazione del PAUR: inammissibilità per carenza di interesse (TAR Calabria n. 1396 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regolamentari, in linea di principio, non sono immediatamente lesive e non sono autonomamente impugnabili: vanno censurate unitamente all’atto che ne fa applicazione. Qualora, invece, siano auto-applicative, la lesione deve comunque essere concreta e attuale, non meramente ipotetica o futura. In ogni caso, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro un provvedimento plurimotivato che non censuri tutte le ragioni poste a suo fondamento, ciascuna autonomamente idonea a sostenerlo, poiché l’eventuale accoglimento parziale non potrebbe condurre all’annullamento dell’atto lesivo.
Il Fatto
Una società attiva nel settore del trattamento dei rifiuti, avendo acquistato una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Pianopoli, presentava istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), finalizzato alla sistemazione e all’ampliamento dell’impianto. Nelle more del procedimento, la Regione Calabria approvava una modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti, introducendo un criterio localizzativo più restrittivo, il cd. “fattore pressione discariche areale”.
L’amministrazione regionale disponeva poi l’archiviazione dell’istanza di PAUR. La società impugnava sia la delibera di modifica del piano sia il provvedimento di archiviazione, deducendo plurimi vizi di legittimità. I due ricorsi venivano riuniti e, all’esito dell’udienza pubblica, il Collegio dichiarava entrambi inammissibili per carenza di interesse.
La Motivazione del Tribunale
Con riferimento al ricorso avverso la delibera di modifica del piano rifiuti, il Collegio richiama la distinzione tra regolamenti volizione-preliminare e regolamenti volizione-azione. I primi, dettando norme generali e astratte, non sono immediatamente lesivi e richiedono un atto applicativo; i secondi, auto-applicativi, ledono direttamente la posizione del privato e vanno impugnati senza attendere atti di esecuzione.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, a prescindere dalla qualificazione della delibera, manchi comunque l’interesse al ricorso. Da un lato, il progetto di ampliamento risultava già incompatibile con il piano del 2016, sicché l’effetto lesivo non derivava dalle modifiche del 2024; dall’altro, la società non aveva dimostrato l’intenzione di presentare una nuova istanza che, rispettando le previgenti prescrizioni, sarebbe stata respinta per effetto del nuovo criterio, né aveva allegato un pregiudizio concreto e attuale.
Quanto al ricorso contro il provvedimento di archiviazione, il Collegio evidenzia che l’atto era sorretto da una pluralità di ragioni: l’impossibilità di concedere un’ulteriore sospensiva, l’incertezza sui tempi della procedura di messa in sicurezza e il contrasto del progetto con il criterio localizzativo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 652 del 2018. La società aveva però censurato soltanto le prime due ragioni, omettendo di contestare la terza.
Trattandosi di un provvedimento plurimotivato, l’eventuale accoglimento dei motivi proposti non avrebbe potuto condurre all’annullamento dell’atto, comunque sorretto da altre autonome ragioni giustificatrici. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Le spese di lite vengono compensate in ragione della definizione in rito dei giudizi.
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Nota della Redazione
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