I criteri di valutazione possono essere precisati dopo le prove purché prima della correzione (TAR Calabria n. 1407 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che impone alle commissioni esaminatrici di stabilire, nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, deve essere interpretato nel senso che è legittima la determinazione dei criteri anche dopo lo svolgimento delle prove, purché avvenga prima della loro concreta valutazione. La violazione della regola può infatti configurarsi solo quando la definizione dei criteri sia successiva alla correzione, perché solo in quel momento potrebbe sorgere il sospetto che essi siano volti a favorire o sfavorire determinati concorrenti. La motivazione del giudizio espresso in forma numerica, con riferimento a sub-criteri predeterminati, è fungibile con quella descrittiva e non richiede una formale griglia di valutazione, trattandosi di adempimento non previsto dalla normativa. Il giudizio della commissione in materia di prove concorsuali attiene alla discrezionalità tecnica, con sindacato del giudice amministrativo limitato all’evidente errore di fatto, alla manifesta illogicità o all’irragionevolezza. Il requisito della comprovata esperienza dei commissari, di cui all’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non richiede che essi siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione, essendo sufficiente una competenza specifica e idonea a valutare i candidati.
Il Fatto
Un candidato ha partecipato a un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 51 unità di personale dell’area collaboratori (categoria C) a tempo indeterminato, indetto dall’Università della Calabria. Escluso dalla prova orale, ha impugnato l’elenco degli ammessi e gli atti prodromici, compreso il bando. Ammesso con riserva alla prova orale in via cautelare, ha poi esteso l’impugnazione all’esito della prova stessa e alla graduatoria finale. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’inintellegibilità delle valutazioni per assenza di una griglia di valutazione, l’illegittimità della determinazione dei sub-criteri solo dopo lo svolgimento della prova scritta, l’inadeguatezza professionale di alcuni componenti della commissione, la violazione dei principi di trasparenza nella selezione delle domande e la mancata predeterminazione dei criteri per la prova orale, chiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto in primo luogo le censure relative alla composizione della commissione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il requisito della comprovata esperienza dei commissari non impone che essi siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione. Ha ritenuto adeguati i profili professionali dei componenti contestati, valutando la riserva di discrezionalità dell’amministrazione nella scelta dei commissari.
Quanto alla mancata predeterminazione dei criteri, il Collegio ha osservato che la commissione, nella prima seduta, aveva stabilito i criteri generali di valutazione della prova scritta e che, nella seduta successiva, prima di accedere alle prove dei candidati, aveva precisato il dettaglio dei sub-criteri, con l’indicazione dei pesi percentuali e della formula matematica per il calcolo del punteggio finale. Ha quindi ritenuto legittima la determinazione dei criteri anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima della loro correzione, valorizzando la finalità di trasparenza della norma di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.
Il Tribunale ha inoltre escluso che rilevi l’assenza di una formale griglia di valutazione, affermando che la motivazione espressa in forma numerica è fungibile con quella descrittiva, essendo agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendo ai criteri prefissati. Ha considerato irrilevante la mancata verbalizzazione delle singole valutazioni dei commissari, in quanto adempimento non previsto dalla normativa.
Quanto alla valutazione della prova del ricorrente, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudizio della commissione in materia di prove concorsuali attiene alla discrezionalità tecnica, con un sindacato del giudice limitato all’evidente errore di fatto e alla manifesta illogicità. Ha rilevato che il ricorrente, pur dichiarando di non voler contrapporre la propria autovalutazione a quella della commissione, di fatto ha articolato le censure proprio sul merito della valutazione, non dimostrando i vizi deducibili.
I motivi relativi allo svolgimento della prova orale sono stati infine dichiarati assorbiti, in quanto il ricorrente vi aveva partecipato solo in ragione dell’ammissione con riserva, e l’accertata legittimità delle fasi precedenti rendeva ininfluente l’eventuale fondatezza delle ulteriori censure rispetto alla posizione del candidato.
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Nota della Redazione
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