Legittimo l’avviso orale del Questore fondato su pericolosità sociale e meri indizi (TAR Calabria n. 716 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore è provvedimento monitorio a finalità lato sensu preventiva, che invita il soggetto a modificare la propria condotta. La sua adozione non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già configurabili come reato, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è sufficiente che emerga una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, ascrivibile a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. L’autorità amministrativa gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, restando irrilevanti le pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro il 24.07.2021 e notificato il 13.10.2021, deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 legge n. 241/1990. Ha sostenuto di aver sempre svolto regolare attività lavorativa e di non risultare destinatario di segnalazioni relative a frequentazioni o fermi con persone pregiudicate; ha inoltre contestato il difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo provato il fatto storico dei precedenti richiamati. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 19.01.2022 e la causa, pervenuta all’udienza di smaltimento del 20 marzo 2026, è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura dell’avviso orale come provvedimento monitorio, con cui si invita il soggetto a modificare il proprio comportamento per non incorrere in condotte più gravi. L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ha finalità preventiva: l’esercizio del potere non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già qualificabili come reato, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria.

Il TAR richiama la propria giurisprudenza (TAR Calabria, Sez. I, n. 1973 del 2025) e quella del TAR Sicilia, Sez. I, n. 2323 del 2021: è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la presenza di elementi tali da ritenere configurabile una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. La misura può essere disposta anche quando non sia documentabile che l’interessato viva dei proventi di attività delittuose o si associ con pregiudicati, purché il modello comportamentale complessivo faccia non illogicamente presumere una pericolosità sociale.

Il Collegio sottolinea che la valutazione degli elementi di fatto è meno stringente di quella richiesta per le più invasive misure di prevenzione, attesa la natura monitoria e infra-procedimentale dell’avviso, che non produce immediatamente effetti compressivi delle libertà individuali. Sull’accertamento dei presupposti l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, con sindacato del giudice limitato agli aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione.

Quanto alla dimensione temporale, il TAR richiama il Cons. Stato, Sez. III, n. 5447 del 2018: gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto e le pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non possono fondare una illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene non irragionevole che l’amministrazione abbia ritenuto sussistenti i presupposti della misura, in considerazione delle gravi contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria e dei numerosi precedenti di polizia annoverati dal ricorrente, tra cui l’arresto in flagranza del 10.03.2021 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La motivazione risulta specificata in modo sufficiente e adeguato. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese in favore del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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