Inammissibile l’ottemperanza per la condanna generica del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 823 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il giudizio di ottemperanza che miri all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di mero accertamento e di condanna generica, la quale non abbia un contenuto puntuale o non sia passibile di determinazione sulla scorta di mere operazioni matematiche prive di carattere soggettivo e di spessore valutativo. La quantificazione delle somme dovute dall’Amministrazione a titolo retributivo, quale la Retribuzione Professionale Docenti, che presupponga un accertamento del merito del rapporto sottostante e l’integrazione del giudicato con elementi a esso estranei, deve essere richiesta dalla parte creditrice in un distinto giudizio dinanzi al giudice ordinario, munito di giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego c.d. privatizzato.
Il Fatto
Una docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, a titolo di “Retribuzione Professionale Docenti” ex art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, l’importo lordo giornaliero di € 5,82 per i giorni effettivamente lavorati con riferimento alle supplenze svolte negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. La ricorrente ha chiesto il pagamento dell’importo di € 855,54 per l’a.s. 2021/22, sostenendo che la pronuncia portata in ottemperanza avrebbe accertato il suo diritto all’importo capitale complessivo di € 2.217,42.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso in ottemperanza, in quanto avente ad oggetto una sentenza civile di condanna generica. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha osservato che il giudice del lavoro non aveva riconosciuto il diritto della docente all’accredito dell’intera somma richiesta, ma aveva statuito che l’importo fosse erroneo per eccesso, in quanto non teneva conto delle assenze ingiustificate nel periodo tra il 22 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022.
Non risultando documentato il numero di giorni effettivamente lavorati, il Tribunale aveva pronunciato una condanna generica al pagamento della somma di € 5,82 lordi pro die. Il TAR ha quindi escluso che la quantificazione delle somme dovute potesse discendere da semplici operazioni di calcolo, eseguibili sulla base di dati di fatto contenuti nella sentenza o comunque incontroversi, poiché essa presupponeva un accertamento del merito del rapporto sottostante in relazione alle assenze ingiustificate dell’insegnante e, quindi, ai giorni riconoscibili come lavorati.
La liquidazione della Retribuzione Professionale Docenti, richiedendo un’attività valutativa ed integrativa del giudicato con elementi estranei alla pronuncia, deve essere domandata in un distinto giudizio dinanzi al giudice ordinario. Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni rese dal giudice civile in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva, senza possibilità di integrare la sentenza civile, poiché, ove gli si riconoscesse un sindacato sul rapporto sottostante, recupererebbe indebitamente una giurisdizione di cui difetta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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