Ottemperanza al giudicato e prova dell’inadempimento della struttura sanitaria (TAR Calabria n. 689 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la formazione del giudicato rende incontestabile l’entità dei crediti accertati e l’amministrazione debitrice non può sindacarne il fondamento. L’inadempimento dell’obbligazione si presume una volta scaduto il termine dilatorio di art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e spetta alla parte debitrice dimostrare l’avvenuto pagamento. Il contegno processuale inerte della struttura sanitaria non assolve all’onere probatorio e non offre elementi in merito all’adempimento. Ne deriva l’obbligo per l’amministrazione di adottare ogni atto necessario all’esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di eredi della titolare del credito, hanno chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1779/2006 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale era stata condannata a corrispondere una somma di denaro, oltre interessi legali dal soddisfo.

Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato all’Azienda nel 2012, non era stato spontaneamente eseguito neppure dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa sulle procedure di esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Un precedente ricorso per ottemperanza era stato dichiarato estinto per mancata prosecuzione dopo la sospensione disposta in attesa della decisione della Corte costituzionale. Di qui la nuova domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima rilevato che parte ricorrente non aveva depositato l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, la prova della notificazione del titolo esecutivo all’Azienda — condizione di ammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 — né la documentazione comprovante la qualità di eredi. Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha assegnato un termine per tali adempimenti.

All’esito degli incombenti, la Corte ha accertato che i ricorrenti hanno comprovato la propria qualità di eredi mediante dichiarazione di successione e verbale di rinuncia all’eredità da parte di altro chiamato. Ha altresì dato atto che il titolo è passato in giudicato e risulta ritualmente notificato all’Azienda nel 2012, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Il Tribunale ha quindi richiamato il principio per cui la formazione del giudicato rende incontestabile l’entità del credito. L’inadempimento della struttura sanitaria non è stato smentito da alcuna prova contraria: l’Azienda, non costituita, non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento, nonostante il lungo tempo trascorso.

La Corte ha applicato il consolidato orientamento in tema di onere della prova dell’adempimento, richiamando Cass. SS.UU. n. 13533/2001, secondo cui grava sul debitore la dimostrazione dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione. Ha inoltre precisato che la proposizione di un precedente ricorso, dichiarato estinto, non incide sull’attuale persistenza dell’inadempimento.

Il ricorso è stato pertanto accolto. È stato dichiarato l’obbligo dell’Azienda di adottare ogni atto necessario all’esecuzione, con pagamento entro sessanta giorni. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto competente, con facoltà di delega, incaricato di allocare le somme in bilancio, provvedere alle fasi di impegno e pagamento e rimborsare spese e contributo unificato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Azienda soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *