Declaratoria di incostituzionalità e rapporto esaurito nella sanatoria edilizia (TAR Puglia n. 236 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di permesso di costruire in sanatoria, presentata sulla base di una disciplina derogatoria successivamente dichiarata incostituzionale, non determina la formazione di un rapporto esaurito quando non sia completa di tutti gli elementi necessari per la valutazione dell’amministrazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. In materia edilizia, la completezza della pratica richiede l’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta endoprocedimentali, come quello di ANAS per gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto stradale. La pronuncia di illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87/1953, spiega effetti anche sui procedimenti in corso purché non conclusi da un provvedimento definitivo o da un atto inoppugnabile.
Il Fatto
I ricorrenti presentavano al Comune, in data 1 marzo 2022, un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, fondata sulle disposizioni derogatorie della l.r. Puglia n. 14/2009, prorogate dall’art. 2 della l.r. n. 38/2021 sino al 31 dicembre 2022. L’intervento riguardava opere realizzate in area gravata da fascia di rispetto di una strada statale, sicché il Comune richiedeva il nulla osta ad ANAS, che lo negava con provvedimento del 25 settembre 2024. Il Comune rigettava quindi l’istanza con nota del 2 gennaio 2025, richiamando il parere negativo di ANAS e la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023, che aveva dichiarato illegittima la proroga dei termini.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina prioritariamente il primo motivo aggiunto, con cui i ricorrenti sostenevano che l’istanza presentata prima della sentenza n. 17/2023 avrebbe configurato un rapporto ormai esaurito, con conseguente applicabilità delle previsioni della l.r. n. 14/2009. Il Collegio ritiene il motivo infondato, richiamando il principio per cui la pronuncia di incostituzionalità non può applicarsi soltanto ai rapporti esauriti, ossia a quelli definiti da una decisione passata in giudicato ovvero ormai inoppugnabili per prescrizione o decadenza.
Con specifico riferimento alle istanze formulate ai sensi della l.r. n. 14/2009, la Sezione precisa che la configurabilità del rapporto come esaurito presuppone che la pratica edilizia sia completa di ogni elemento necessario alla valutazione già entro il termine finale per la presentazione dell’istanza. Il Collegio valorizza, sul punto, i propri precedenti secondo cui la completezza va verificata con riguardo al termine di scadenza fissato dall’art. 7 della l.r. n. 14/2009.
Nel caso concreto, la presenza del vincolo sulla fascia di rispetto imponeva l’acquisizione del nulla osta di ANAS, elemento indispensabile ai fini della decisione comunale. Poiché il provvedimento di ANAS è intervenuto solo nel settembre 2024, successivamente sia al termine del 31 dicembre 2022 sia alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 15 febbraio 2023, il rapporto non poteva ritenersi esaurito alla data della declaratoria. Da ciò discende l’infondatezza del motivo e la legittimità del diniego comunale fondato sull’inapplicabilità delle norme dichiarate incostituzionali.
Il TAR dichiara assorbite le censure proposte avverso il provvedimento di ANAS, attesa la natura plurimotivata della nota comunale, sorretta da una ragione autonoma e logicamente indipendente ritenuta legittima. L’aver accolto il motivo attinente all’incostituzionalità superveniente rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze indirizzate contro il parere negativo dell’ente stradale. Per le stesse ragioni, il ricorso introduttivo, volto all’annullamento del diniego di nulla osta, è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuto meno l’interesse all’esame della domanda a fronte della conferma del successivo provvedimento finale comunale.
La decisione conclusiva dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo e il rigetto dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione relativa agli effetti della declaratoria di incostituzionalità.
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Nota della Redazione
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